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Agenti sportivi nella pallavolo: a rischio il riconoscimento delle licenze pregresse

3 giorni fa
Tempo di lettura: 6 min

Nel corso degli ultimi anni, la disciplina normativa della professione di agente sportivo ha subito importanti modifiche. L'attuale fonte principale è il D. Lgs. 37 del 2021, entrato in vigore il 1° gennaio 2023. Tale decreto contiene, in attuazione dell'art. 6 della L. 86 delle 2019 (legge delega), "misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo". Il decreto disciplina, tra le altre cose, la figura e le caratteristiche dell'agente, le modalità di accesso alla professione, il Registro nazionale, il contratto di mandato sportivo, incompatibilità e conflitto d'interessi, i compensi, il regime disciplinare e le sanzioni, delegando ad un successivo provvedimento ministeriale (vedi infra) la disciplina di attuazione e integrazione delle norme ivi contenute.



Per quello che rileva ai fini del presente contributo, ovvero il tema del riconoscimento delle licenze pregresse, si sottolinea che l'art. 14 fa salva "la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonchè quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'art. 1, comma 373, della L. 205 del 2017" (legge di bilancio 2018).


La fonte di normazione secondaria è costituita dal decreto ministeriale n. 218 del 2 dicembre 2025, entrato in vigore il 3 febbraio 2026 e adottato dal Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il decreto è rubricato, infatti, "Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo".


L'art. 3 del decreto attuativo, in merito alla validità dei titoli abilitativi acquisiti nel precedente quadro normativo, dispone che sono fatti salvi i titoli "rilasciati prima del 31 marzo 2015" e quelli "già rilasciati ai sensi dell'art. 1, comma 373, della L. 205 del 2017 e dei relativi provvedimenti attuativi", tra i quali:

  • i titoli rilasciati dalla Federation Intenationale de Basketball (FIBA)

    e

  • i titoli rilasciati dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)

prima del 31 dicembre 2017.


Dunque, il provvedimento ministeriale conferma quanto previsto dal D. Lgs. 37 (e non potrebbe fare altrimenti) e integra la seconda parte della disposizione - quella che rinvia alla legge di bilancio 2018 - citando i titoli rilasciati da FIBA e FIP prima del 31 dicembre 2017, che - si ritiene - siano indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo (la norma, infatti, dice: "tra i quali").


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La terza fonte normativa, in questo caso interna all'ordinamento sportivo, è il nuovo Regolamento Agenti Sportivi del CONI, adottato con delibera della Giunta Nazionale n. 239 del 15 settembre 2026. Fra le definizioni contenute nel Regolamento rileva, ai nostri fini, quella di "titolo abilitativo di vecchio ordinamento", ovvero "il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della Federation Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015, ovvero mediante il superamento del relativo esame di abilitazione indetto dalla Federation Intenationale de Basketball (FIBA) o dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), prima del 31 dicembre 2017".


Rispetto alla previsione del decreto ministeriale, quindi, il CONI aggiunge l'esplicito riferimento ai titoli rilasciati dalla FIFA prima della c.d. "deregulation", avvenuta il 31 marzo 2015.


Dunque, nella normativa nazionale (statale e sportiva) non si fa alcun riferimento ai titoli rilasciati dalla Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), introdotti, peraltro, solo nel 2014.


Inoltre, i titoli rilasciati nell'operatività del dell'art. 1, comma 373, della L. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) riguardano solamente le Federazioni professionistiche. Potrebbe, quindi, essere considerata "buona" la validità dei titoli FIVB o di quelli ottenuti presso le Leghe di Serie A (maschile e femminile) di pallavolo ottenuti fino al 31 marzo 2015? A parere di chi scrive, tale interpretazione non risulta corretta, in quanto non espressamente prevista e riferita, in ogni caso, ad una data rilevante per il mondo del calcio ("deregulation" FIFA) e non del volley: aspetto evidenziato anche dal CONI nella definizione di "titolo abilitativo di vecchio ordinamento". Inoltre, l'abilitazione ottenuta presso le Leghe non pare configurare i requisiti del "titolo abilitativo" così come concepito dalla legge di riforma, avendo un efficacia limitata nei rapporti con le relative affiliate e non costituente un titolo riconoscibile come abilitazione professionale ai fini dell'intervenuta novella legislativa.


L'art. 72 del nuovo Statuto FIPAV prevede espressamente l'istituzione del "Registro Nazionale degli Agenti Sportivi abilitati allo svolgimento della propria attività nell'ambito della FIPAV". La disposizione in esame prevede espressamente che gli agenti debbano "attenersi alle prescrizioni" del D. Lgs. 37. Il relativo Regolamento federale è ancora in fase di predisposizione e non risulta, ad oggi, pubblicato.


L'emanando Regolamento FIPAV potrà prevedere una "moratoria" per gli agenti attualmente operanti (ad es., con licenza FIVB o con quelle ottenute nell'ambito delle Leghe di Serie A maschile e femminile) oppure quest'ultimi dovranno sostenere l'esame di abilitazione (con prova generale al CONI e prova speciale alla FIPAV) come previsto in via generale dal D. Lgs. 37 e dalla disciplina attuativa?


A parere di chi scrive, l'emanando Regolamento FIFA non potrà derogare alle fonti gerarchicamente sovraordinate. In altre parole, non potrà unilateralmente dispensare dalla prova generale CONI o iscrivere al Registro nazionale chi non possieda i requisiti legislativi. Una deroga che escluda integralmente l’esame per categorie oggi non ricomprese richiede, quindi, una base normativa adeguata. Anche un’iscrizione provvisoria con facoltà di esercizio e una moratoria generalizzata delle conseguenze civili o penali non sono strumenti liberamente disponibili per la Federazione. La prima richiede una base che legittimi l’attività in assenza del titolo ordinario; la seconda non può neutralizzare norme statali imperative.


A questo punto il problema che si pone per gli agenti attualmente operanti, nonchè per l'intero settore del volley, non è di poco conto. Riguarda la continuità dell’attività, i mandati già sottoscritti, i compensi già maturati e la possibilità per i club di continuare a rivolgersi ai propri interlocutori abituali. In altri termini, concerne la tutela della continuità professionale.


Dunque, l'obiettivo condiviso da tutte le componenti dovrebbe essere quello di raggiungere un bilanciamento dei molteplici interessi in gioco: da un lato, una corretta interpretazione e attuazione della normativa di riferimento; dall'altro, la tutela di soggetti che, sino ad oggi, hanno esercitato legittimamente la professione.


A questo punto, le strade percorribili sono due:

(A) Modifica del D. Lgs. 37 del 2021

Si tratta, senz'altro, della strada più complicata. Per la modifica legislativa occorre, infatti, un atto del Parlamento. L'intervento legislativo potrebbe prevedere espressamente la validità dei titoli pregressi, in deroga al procedimento ordinario di accesso alla professione. In subordine, potrebbe aprire al riconoscimento delle abilitazioni ottenute nel regime previgente e alla valorizzazione dell'esperienza pregressa, lasciando alla normativa d'attuazione e al CONI la facoltà di integrare tale disposizione in relazione alla situazione degli agenti operanti presso ogni Federazione.


(B) Previsione di un regime transitorio

In via subordinata rispetto all'ipotesi sub (A), sarebbe opportuno individuare un regime transitorio che garantisca un termine adeguato per conseguire l'abilitazione prevista dalla nuova disciplina, evitando così, per gli agenti abilitati nel regime previgente, conseguenze negative in termini di esercizio abusivo della professione, nonchè di responsabilità civili, penali e sportive sia per gli agenti che per club e atleti. Un provvedimento di tale portata, tuttavia, non può essere emesso in ambito federale. Occorre - quantomeno - un provvedimento di natura ministeriale. In tale caso, pertanto, sarebbe opportuno rivolgersi all'uffici ministeriali competenti.


Sarebbe, pertanto, opportuno presentare una richiesta formale alla FIPAV, a nome degli agenti interessati, chiedendo un confronto sul regime di prima applicazione e il coinvolgimento del CONI e dell’autorità competente in materia di sport.


Per essere incisiva, l’iniziativa dovrebbe raccogliere in modo coordinato le posizioni professionali e accompagnarle con un parere giuridico allegato all’istanza, capace di ricostruire le fonti, distinguere i diversi casi e formulare proposte compatibili con le competenze di ciascun ente. La disponibilità degli operatori a condividere documentazione ed esigenze consentirebbe di trasformare le singole preoccupazioni in una posizione comune, tecnicamente fondata e riconoscibile nel dialogo istituzionale.


Gli agenti che si riconoscono in questa situazione dovrebbero valutare la costruzione di un percorso condiviso di approfondimento e rappresentazione delle istanze. Una richiesta ben documentata, sostenuta da un parere e presentata prima che il nuovo assetto sia definitivamente consolidato, costituisce il passo più utile per portare alle autorità competenti, tramite la FIPAV, una proposta concreta di tutela della continuità professionale.


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Margini Sports Law - Avv. Michele Margini

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