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CALCIO DILETTANTI: I TERMINI PER GLI SVINCOLI (CHE STANNO PER SCADERE)

Come ogni anno, giugno è il mese in cui scadono alcuni termini perentori stabiliti dai regolamenti federali per presentare le richieste di svincolo. Essendo previste a pena di decadenza, se tali scadenze non vengono rispettate, si perde la possibilità di attivare la procedura di svincolo (almeno per questa stagione sportiva).

Vediamo nel dettaglio quali termini scadono nel mese corrente:


SVINCOLO ex ART. 109 NOIF (Svincolo per inattività)

Da richiedere entro il 15 GIUGNO 2022


Tale svincolo può essere richiesto dal calciatore "non professionista" o "giovane dilettante" il quale, tesserato e a disposizione della società entro il 30 novembre 2021, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro (4) gare ufficiali nella stagione sportiva, salvo che l'inattività non dipenda da servizio miliare o da servizio obbligatorio equiparato o dall'omessa presentazione da parte del calciatore della certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.


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SVINCOLO ex ART. 108 NOIF (Svincolo per accordo)

Da richiedere entro il 15 GIUGNO 2022


Tale svincolo, che in ogni caso deve essere depositato, a pena di nullità, entro venti (20) giorni dalla stipulazione del relativo accordo, consente al calciatore "non professionista" o "giovane dilettante" di concludere il rapporto con la società, a petto che venga richiesto dal sodalizio stesso, con firma elettronica, entro le ore 19:00 del 15 giugno 2022.


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SVINCOLO ex ART. 32-BIS NOIF (Svincolo per decadenza del tesseramento)

Da richiedere dal 15 giugno al 15 luglio 2022


Tale svincolo può essere richiesto dai calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio 2022, a mezzo lettera raccomandata a/r, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo.


Avv. Michele Margini

info@avvocatomargini.com


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