Decreto Sport convertito in legge: le principali novità per il mondo sportivo e la riforma dell’UITS
- 9 ago
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È stata pubblicata la legge 4 agosto 2026, n. 142, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, grandi eventi ed efficacia del documento di identità.
Il provvedimento era già particolarmente articolato nella sua versione originaria e conteneva interventi riguardanti, tra l’altro, i grandi eventi sportivi, il sostegno alla pratica sportiva, il funzionamento degli organismi sportivi e, soprattutto, un’importante riforma dell’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS). Per un'analisi del decreto legge originario, clicca su: "Decreto Legge n. 108 del 26 giugno 2026: le principali novità per il mondo dello sport".
In sede di conversione il Parlamento non si è limitato a confermare il testo del decreto, ma ha introdotto alcune novità rilevanti.
Vediamo quelle di maggiore interesse per il mondo sportivo, con particolare attenzione alle conseguenze pratiche per ASD e SSD.
(1) Sicurezza delle piscine: nuovi obblighi e rischio di chiusura dell’impianto
Una delle principali novità introdotte direttamente durante l’iter parlamentare è il nuovo art. 4-bis, dedicato alla sicurezza delle piscine. La disposizione riguarda le piscine pubbliche o private destinate ad un’utenza pubblica, comprese quelle ad uso collettivo.
La norma stabilisce che il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione dell’acqua – quali griglie di fondo, bocchettoni e sistemi analoghi – debbano essere realizzati in maniera tale da impedire fenomeni vorticosi di aspirazione con effetto ventosa sul corpo dei bagnanti.
La conseguenza prevista in caso di violazione è particolarmente severa: chiusura immediata dell'impianto fino all'adeguamento. Restano inoltre fermi tutti gli ulteriori obblighi e le responsabilità già previsti dalla normativa in materia di sicurezza, gestione e manutenzione degli impianti natatori.
Per l'adeguamento delle piscine pubbliche viene istituito un apposito fondo di 4.725.000 euro per il 2026.
Le società e associazioni che gestiscono direttamente piscine o impianti natatori dovranno verificare con particolare attenzione la conformità tecnica dei sistemi di aspirazione. La disposizione interessa anche le realtà sportive che utilizzano impianti di proprietà pubblica: in questi casi sarà opportuno individuare con chiarezza, anche sulla base della convenzione di gestione, quali interventi competano al proprietario dell'impianto e quali al gestore.
(2) Commissione di controllo sulle società professionistiche: rafforzati poteri e incompatibilità
La legge di conversione interviene anche sull'art. 5, relativo alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.
Tra le novità viene attribuito alla Commissione il potere di segnalare le situazioni accertate che risultino distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio o all'Autorità politica delegata in materia di sport e alla Federazione interessata.
Viene inoltre introdotta un'importante incompatibilità: i magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non potranno fare parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali alle quali siano affiliate società sportive professionistiche sottoposte ai controlli della Commissione.
Questa incompatibilità opererà a decorrere dal primo rinnovo degli organi di giustizia federale successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
Si tratta evidentemente di una disposizione che interessa soprattutto il settore professionistico, ma che conferma la crescente attenzione del legislatore verso i temi dell'indipendenza dei controlli e della separazione tra funzioni di vigilanza e giustizia sportiva.
(3) Diritti audiovisivi del calcio: risorse anche alla Serie C
Il decreto-legge era già intervenuto sulla destinazione di una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi. La legge di conversione modifica ulteriormente il meccanismo prevedendo che la quota dell'1% interessata dalla riforma venga suddivisa:
0,5% al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile;
0,5% al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie C.
Per la Serie C viene espressamente previsto un vincolo di destinazione delle risorse allo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili, agli investimenti nelle infrastrutture e alla qualità dei formatori dei giovani atleti e delle giovani atlete selezionabili per le Nazionali federali.
Una modifica interessante anche in prospettiva per il calcio di base, considerato il collegamento espressamente creato tra le risorse provenienti dal professionismo e gli investimenti sui settori giovanili.
(4) Fondo Dote per la famiglia
Rimane sostanzialmente confermata la disposizione dell'art. 7 relativa al Fondo Dote per la famiglia. Il decreto aveva previsto per il 2027 una dotazione di 2 milioni di euro destinata alla concessione di contributi ad ASD e SSD iscritte al RASD e agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore dei minori in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Sul punto la legge di conversione ha apportato soltanto una modifica formale.
(5) La riforma dell'Unione Italiana Tiro a Segno: cosa cambia dopo la conversione
L'intervento certamente più articolato dell'intero provvedimento rimane quello contenuto nell'art. 8, che ridisegna profondamente l'organizzazione dell'Unione Italiana Tiro a Segno.
L'obiettivo della riforma è quello di realizzare una più netta separazione tra le funzioni istituzionali e pubblicistiche dell'UITS e quelle propriamente sportive, pur mantenendo l'unitarietà dell'ente e la sua natura di ente pubblico associativo.
Il decreto aveva infatti previsto la creazione, all'interno dell'UITS, di una specifica “Istituzione sportiva”, dotata di autonomia patrimoniale e gestionale e destinata all'esercizio delle attività sportive. Nell'esercizio di queste attività l'Istituzione opera secondo le norme di diritto privato.
La legge di conversione mantiene questa impostazione, ma introduce alcune correzioni molto significative.
Il ruolo del CONI viene rafforzato
Una prima modifica riguarda il procedimento di approvazione dello statuto UITS. Per la parte concernente l'ordinamento sportivo e il funzionamento dell'Istituzione sportiva, viene ora richiesta la previa intesa con il CONI.
Non si tratta di una modifica meramente formale: il Parlamento ha voluto rafforzare il raccordo tra la nuova organizzazione dell'UITS e i principi propri dell'ordinamento sportivo nazionale.
DIMA: competenza esclusiva delle Sezioni TSN
Probabilmente la modifica più rilevante introdotta durante la conversione riguarda la delimitazione delle attività che possono essere svolte dagli altri enti e organismi riconosciuti dall'UITS.
Il testo originario consentiva agli enti o organismi federati di operare nell'ambito delle attività addestrative e certificative previste dalla legge e stabiliva specifici requisiti per l'esercizio dell'attività di addestramento e per il rilascio delle certificazioni per gli usi di legge. La legge di conversione cambia sensibilmente impostazione.
Gli enti o organismi federati vengono ricondotti allo svolgimento delle sole attività ludiche con l'uso delle armi da fuoco. Soprattutto, viene chiarito in più punti dell'articolo che il rilascio del Diploma di Idoneità al Maneggio delle Armi (DIMA) è riservato in via esclusiva alle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale.
La legge arriva a specificare espressamente che tale competenza è esclusa per ogni altro ente o organismo, anche se federato o affiliato all'UITS.
È una correzione sostanziale rispetto all'impostazione originaria del decreto e determina una delimitazione molto più netta tra le attività delle Sezioni TSN e quelle degli altri soggetti che operano nell'orbita UITS.
In termini pratici: dopo la conversione, l'affiliazione o il riconoscimento da parte dell'UITS non consente ad un diverso organismo di svolgere le attività certificative che la legge riserva alle Sezioni TSN. Il DIMA resta quindi una prerogativa esclusiva di queste ultime.
Cambia la rappresentanza delle Sezioni nel Consiglio generale
Un'altra modifica riguarda la composizione del Consiglio generale dell'UITS. Nel decreto originario era previsto un rappresentante designato dagli Ispettori UITS tra gli Ispettori nazionali delle Sezioni TSN.
In sede di conversione questa figura viene sostituita con un rappresentante delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, scelto tra i legali rappresentanti delle Sezioni stesse secondo le procedure previste dallo statuto.
Anche questa è una modifica significativa sul piano della governance: viene riconosciuta una rappresentanza diretta delle Sezioni all'interno dell'organo amministrativo dell'UITS.
Viene eliminata la figura dell'Ispettore UITS prevista dal decreto
Tra le modifiche più rilevanti apportate all’art. 8 vi è la soppressione del comma 5, che nel testo originario del decreto aveva introdotto una nuova e particolarmente strutturata figura di Ispettore UITS presso ciascuna Sezione di Tiro a Segno Nazionale.
Il decreto prevedeva infatti che presso ogni Sezione operasse un Ispettore UITS, nominato all’esito di una procedura comparativa. Tale soggetto avrebbe dovuto svolgere la propria attività in maniera autonoma, esclusiva e continuativa, non avrebbe potuto essere nominato presso più di una Sezione e avrebbe dovuto essere presente a tutte le operazioni di addestramento, certificando personalmente le diverse fasi delle attività finalizzate al rilascio delle abilitazioni.
Era, inoltre, previsto l’obbligo di frequentare annualmente uno specifico corso di addestramento organizzato dall’UITS e un compenso fino ad un massimo di 36.000 euro annui, da finanziare attraverso le risorse delle singole Sezioni TSN.
Questa disciplina viene integralmente eliminata dalla legge di conversione. La scelta del Parlamento non è isolata, ma è accompagnata da una serie di interventi coordinati sul resto dell’articolo.
Viene infatti soppressa anche la lettera dello statuto che avrebbe dovuto disciplinare “requisiti, compiti e funzioni dell’Ispettore UITS”, originariamente indicato quale soggetto preposto all’organizzazione e alla gestione delle operazioni di addestramento.
Anche sul piano economico la figura scompare: tra le entrate dell’area istituzionale dell’UITS il riferimento ai proventi derivanti dai corsi di formazione dei “direttori di tiro e degli Ispettori UITS” viene sostituito con quello ai corsi dei direttori di tiro e degli istruttori dell’UITS.
La soppressione è particolarmente significativa per le Sezioni TSN. Il modello originario avrebbe infatti comportato l’inserimento all’interno di ciascuna Sezione di una nuova figura obbligatoria, dotata di rilevanti poteri di controllo e certificazione e potenzialmente gravosa anche dal punto di vista economico. Con la conversione questo modello viene abbandonato.
La modifica si collega, peraltro, alla più generale scelta compiuta dal Parlamento di ricondurre le attività certificative previste dalla legge, e in particolare il rilascio del DIMA, direttamente alle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, escludendo la possibilità che tali funzioni vengano attribuite ad altri enti o organismi federati.
In sostanza, rispetto al decreto originario, la conversione sembra perseguire una linea più netta: da un lato vengono ridimensionati gli organismi esterni o le nuove figure intermedie previste per le attività addestrative; dall’altro viene riaffermato il ruolo centrale delle Sezioni TSN nello svolgimento delle funzioni certificative previste dalla legge.
Patrimonio delle Sezioni: la conversione esclude i beni mobili
Un’altra modifica di notevole interesse per le Sezioni TSN riguarda il regime dei beni patrimoniali. Nel testo originario del decreto, il comma 15 dell’art. 8 stabiliva che “i beni mobili e immobili” destinati al funzionamento delle Sezioni e alle relative attività addestrative e sportive restassero nella disponibilità dell’UITS, alla quale spettava disciplinarne l’utilizzo, l’amministrazione, la conservazione e la destinazione.
La legge di conversione interviene direttamente su questa disposizione ed elimina le parole “mobili e”.
La conseguenza è significativa: nel testo definitivo la particolare disciplina prevista dall’art. 8 riguarda soltanto i beni immobili, mentre i beni mobili delle singole Sezioni non sono più ricompresi nella previsione.
Occorre peraltro precisare che la norma, già nella versione originaria, non disponeva letteralmente un trasferimento generalizzato della proprietà dei beni dalle Sezioni all’UITS, ma stabiliva che essi rimanessero nella disponibilità dell’Unione, attribuendo a quest’ultima importanti poteri in materia di utilizzo, amministrazione, conservazione e destinazione.
Dopo la conversione, quindi, il regime patrimoniale risulta meno esteso di quello inizialmente previsto: i beni mobili vengono sottratti alla disciplina centralizzata dell’UITS prevista dal comma 15, mentre questa permane per gli immobili destinati alle attività delle Sezioni.
Diversa è la situazione dei beni demaniali dello Stato o di altri enti pubblici già concessi gratuitamente alle Sezioni TSN: questi vengono concessi in uso gratuito direttamente all’UITS, che dovrà destinarli alle finalità istituzionali e sportive previste dalla legge. Anche in questo caso, tuttavia, la norma parla di concessione in uso e non di trasferimento della proprietà.
Safeguarding: entrano nello statuto anche i responsabili della protezione dei minori
Merita particolare attenzione, per ASD e SSD, anche un'altra modifica. Tra le materie che dovranno essere disciplinate dallo statuto dell'UITS non vengono più indicati soltanto le strutture periferiche e gli organi di giustizia sportiva, ma anche i “responsabili della protezione dei minori che svolgono attività sportiva”.
La previsione conferma quindi l'inserimento strutturale delle politiche di safeguarding all'interno dell'organizzazione sportiva anche nel nuovo assetto dell'UITS.
Elezioni: stop alle procedure avviate prima del nuovo statuto
Molto rilevante è infine la modifica della disciplina transitoria delle elezioni. Il decreto originario prevedeva che, qualora nelle more del riordino fossero state indette o svolte le elezioni degli organi sportivi, l'elezione del presidente avrebbe riguardato il presidente della nuova Istituzione sportiva e avrebbe acquistato efficacia dopo il completamento degli adempimenti previsti dalla riforma.
La legge di conversione cambia completamente la disposizione. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituzione sportiva potranno essere indette soltanto dopo l'approvazione del nuovo statuto UITS e il completamento degli adempimenti transitori previsti dalla legge.
Ancora più chiaramente, viene stabilito che le procedure elettorali eventualmente indette o già espletate prima dell'approvazione del nuovo statuto non producono effetti ai fini della costituzione degli organi dell'Istituzione sportiva.
Entro trenta giorni dal completamento degli adempimenti previsti dalla norma dovranno essere aperti i termini per la presentazione delle candidature.
Il messaggio del legislatore è quindi chiaro: prima devono essere definite le nuove regole statutarie e soltanto successivamente potranno essere costituiti, attraverso nuove elezioni, gli organi della componente sportiva dell'UITS.
(6) Nasce il Gruppo sportivo della Difesa
La legge di conversione introduce poi il nuovo art. 8-bis, che istituisce presso lo Stato Maggiore della Difesa il Gruppo sportivo della Difesa.
Il nuovo organismo avrà funzioni di indirizzo strategico e coordinamento delle attività sportive della Difesa e curerà, tra l'altro, i rapporti con CONI, CIP, Sport e Salute, Federazioni sportive e altri organismi nazionali e internazionali.
Tra le sue funzioni rientrano inoltre il coordinamento della programmazione dei reclutamenti e dell'impiego degli atleti militari, la partecipazione ai grandi eventi sportivi e la promozione della cultura dello sport e della legalità.
(7) ASD e impianti sportivi militari: una nuova opportunità
Di interesse ancora più diretto per il mondo dilettantistico è il nuovo art. 8-ter. La disposizione prevede espressamente che le Forze Armate possano favorire lo svolgimento di attività comuni con le associazioni sportive dilettantistiche, consentendo anche:
l'accesso alle palestre, agli impianti sportivi e agli altri spazi interni delle caserme;
l'utilizzo delle relative attrezzature;
il supporto dei tecnici delle Forze Armate.
Il tutto deve avvenire senza oneri a carico dell'Amministrazione e nel rispetto delle esigenze istituzionali della Difesa. È una disposizione potenzialmente interessante soprattutto nei piccoli Comuni e nei territori nei quali esiste una ridotta disponibilità di strutture sportive.
Non nasce, naturalmente, un diritto automatico dell'ASD ad utilizzare tali strutture: la norma crea piuttosto la base giuridica per sviluppare collaborazioni e forme di utilizzo condiviso degli impianti militari, secondo le modalità che potranno essere concretamente definite dalle amministrazioni interessate.
(8) Borse di studio per meriti sportivi
Resta infine confermato l'intervento dell'art. 9 relativo alle borse di studio per meriti sportivi degli studenti universitari.
Per il 2027 vengono destinati 4 milioni di euro al relativo Fondo. La modifica introdotta in sede di conversione è esclusivamente terminologica e non incide sulla sostanza della misura.
Conclusioni: una conversione che incide soprattutto sulla riforma UITS
Nel complesso, la legge n. 142/2026 non stravolge l'impostazione generale del Decreto Sport, ma introduce alcune correzioni e integrazioni significative.
Per la generalità delle ASD e SSD meritano attenzione soprattutto le nuove regole sulla sicurezza delle piscine e la possibilità di sviluppare collaborazioni con le Forze Armate per l'utilizzo delle relative infrastrutture sportive.
Il settore nel quale la conversione produce però gli effetti più rilevanti è senza dubbio quello del tiro a segno. Rimane fermo il principio centrale della riforma: all'interno dell'UITS dovranno essere maggiormente separate la dimensione istituzionale e pubblicistica e quella propriamente sportiva, affidata alla nuova Istituzione sportiva.
Il Parlamento ha tuttavia corretto alcuni aspetti importanti del modello originario: ha rafforzato il ruolo del CONI, riconosciuto una rappresentanza diretta delle Sezioni TSN nella governance, eliminato la figura dell'Ispettore UITS delineata dal decreto e, soprattutto, riaffermato con particolare nettezza la competenza esclusiva delle Sezioni TSN in materia di DIMA e attività certificative riservate dalla legge.
A ciò si aggiunge il sostanziale azzeramento delle eventuali procedure elettorali anticipate: la nuova governance sportiva potrà essere costituita soltanto dopo l'approvazione del nuovo statuto.
Per le Sezioni TSN e per le ASD e SSD operanti nel tiro a segno, quindi, il passaggio decisivo sarà ora rappresentato proprio dal nuovo statuto UITS, chiamato a tradurre concretamente la complessa architettura delineata dall'art. 8 e a definire le regole di funzionamento della nuova Istituzione sportiva.
Scarica la legge n. 142/2026 👇
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