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FIGC: Ecco le principali novità tra tesseramento, premi federali e contratti sportivi in vigore dal 1° luglio 2026

  • 5 lug
  • Tempo di lettura: 8 min

Con i Comunicati Ufficiali n. 89/A del 20 novembre 2025 e 198/A del 27 aprile 2026, la FIGC ha approvato un articolato intervento di modifica delle Norme Organizzative Interne (N.O.I.F.), destinato ad entrare in vigore, salvo alcune eccezioni, dal 1° luglio 2026.


L'intervento normativo si inserisce nel più ampio processo di adeguamento dell'ordinamento federale alla riforma del lavoro sportivo introdotta dal D. Lgs. n. 36/2021 e, più in generale, al progressivo superamento della tradizionale concezione "amministrativa" del tesseramento, a favore di una disciplina maggiormente incentrata sull'autonomia contrattuale delle parti.


Tra le numerose modifiche approvate, alcune assumono un rilievo particolare sia sotto il profilo sistematico sia sotto quello operativo.


L'art. 116 NOIF: cambia completamente la disciplina della promozione al professionismo

La modifica probabilmente più significativa riguarda l'art. 116 delle N.O.I.F. Nel testo previgente la promozione di una società dalla LND alla Serie C (o dalla Serie B alla Serie A femminile) determinava una sostanziale continuità del rapporto: il tesseramento veniva prorogato fino al 10 luglio e la società disponeva di una finestra temporale per stipulare il contratto professionistico o di apprendistato con i propri calciatori.


Il nuovo testo abbandona completamente questa impostazione. La promozione determina ora la risoluzione del contratto di lavoro sportivo eventualmente in essere e la contestuale decadenza del tesseramento, salvo che le parti abbiano raggiunto differenti accordi consentiti dalla contrattazione collettiva.


La scelta appare coerente con il nuovo impianto del D. Lgs. 36/2021. Il passaggio dal dilettantismo al professionismo comporta infatti un mutamento della disciplina applicabile al rapporto di lavoro, con differenze rilevanti sotto il profilo previdenziale, retributivo e contrattuale. La FIGC sembra quindi aver ritenuto non più sostenibile una "trasformazione automatica" del rapporto, imponendo invece alle parti di manifestare una nuova volontà negoziale.


Dal punto di vista pratico ciò comporterà inevitabilmente una maggiore attenzione nella gestione delle promozioni, poiché il mantenimento dell'atleta non costituirà più un effetto automatico del sistema federale.


Premio di tesseramento ex art. 96 NOIF: da semplice credito federale a procedimento amministrativo strutturato

L'art. 96 è probabilmente quello che subisce il maggior numero di modifiche. La disciplina viene completamente riscritta introducendo una vera e propria procedura amministrativa scandita da termini perentori.


Le principali innovazioni riguardano:

  • la certificazione del credito tramite PEC;

  • il termine di trenta giorni per proporre ricorso alla Commissione Premi;

  • la possibilità di addebito automatico dell'importo da parte degli organi federali decorso inutilmente il termine di pagamento.


La ratio sembra evidente. Negli ultimi anni il recupero del premio di tesseramento aveva generato un contenzioso molto elevato, con tempi spesso incompatibili con le esigenze delle società dilettantistiche. La nuova disciplina tende invece a trasformare il premio in un credito rapidamente liquidabile, limitando il contenzioso alle sole contestazioni effettivamente fondate.


Sotto questo profilo la riforma si muove nella stessa direzione già intrapresa dalla FIGC in altre materie: ridurre il ricorso agli organi di giustizia sportiva attraverso meccanismi procedimentali più efficienti.


Premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF: maggiore coordinamento con il lavoro sportivo

Anche il nuovo art. 99 presenta numerosi elementi di interesse. La disposizione chiarisce anzitutto che il premio sorge con la stipulazione del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato entro il ventottesimo anno di età. In questo modo si eviterà il paradosso di pagare di premi di formazione tecnica per la prima contrattualizzazione di atleti non più giovanissimi o addirittura a fine carriera.


La nuova formulazione della norma coordina definitivamente la disciplina federale con il nuovo sistema del lavoro sportivo introdotto dal D. Lgs. 36/2021, eliminando alcuni dubbi interpretativi sorti nella fase immediatamente successiva alla riforma.


Particolarmente significativa è poi la previsione secondo cui l'eventuale premio di tesseramento già corrisposto deve essere detratto dal premio di formazione tecnica. La disposizione risponde ad una precisa esigenza di evitare duplicazioni economiche derivanti dal medesimo evento sportivo.


Merita inoltre attenzione la possibilità, espressamente prevista, di ridurre convenzionalmente il premio mediante accordo scritto depositato telematicamente entro trenta giorni. Si tratta di una novità destinata ad ampliare gli spazi dell'autonomia negoziale tra le società.


Le modifiche agli artt. 31 e 32 N.O.I.F.: cambia la disciplina del tesseramento dei giovani e dei giovani dilettanti

Le modifiche agli artt. 31 e 32 delle N.O.I.F. sono particolarmente rilevanti per le società dilettantistiche, perché incidono sulla gestione dei giovani calciatori e sulla programmazione dei settori giovanili.


L’art. 31 disciplina la qualifica di “giovane”, cioè il calciatore tesserato nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. La novità più significativa è l’introduzione del nuovo comma 1-bis, secondo cui i calciatori che compiono il sedicesimo anno di età nel corso della stagione mantengono la qualifica di “giovani” fino al termine della stessa, se restano tesserati per la medesima società dilettantistica o di puro settore giovanile. Tali calciatori possono però essere trasferiti, a partire dal compimento del sedicesimo anno di età, anche a società dilettantistiche o professionistiche, assumendo la qualifica di “giovane dilettante”.


Si ricorda che lo status di "giovane" si acquisisce al compimento dell'ottavo anno di età e viene mantenuto da quei calciatori e calciatrici che, all'inizio della stagione sportiva, non abbiamo ancora compiuto gli anni sedici. Chi compie sedici anni in corso di stagione mantiene la qualifica di "giovane" fino al termine della stessa. Di regola il/la "giovane" è vincolato/a alla società per una sola stagione sportiva.


La norma è importante perché chiarisce il momento di passaggio tra la posizione del giovane del settore giovanile e quella del giovane dilettante, evitando incertezze operative per le società. Il compimento del sedicesimo anno non determina automaticamente un mutamento immediato della qualifica, ma consente determinate operazioni di tesseramento e trasferimento, con conseguente acquisizione della qualifica di giovane dilettante nei casi previsti.


L'intervento sull'art. 32 delle N.O.I.F. non introduce una nuova disciplina della figura del giovane dilettante, ma completa il processo di adeguamento della norma al nuovo sistema del tesseramento delineato dalla riforma del lavoro sportivo.


La prima modifica di rilievo riguarda il necessario coordinamento con il nuovo art. 31. In particolare, il legislatore federale adegua la disciplina del giovane dilettante alla nuova previsione secondo cui il calciatore che compie il sedicesimo anno di età nel corso della stagione sportiva mantiene la qualifica di "giovane" fino al termine della stagione, salvo acquisire quella di "giovane dilettante" nei casi previsti dalla norma. La modifica consente quindi una maggiore continuità tra le due disposizioni, eliminando possibili sovrapposizioni interpretative.


Inoltre, nel testo previgente, il legislatore federale distingueva due diverse fattispecie, disciplinate dalle lettere a) e b), a seconda che il calciatore avesse o meno già compiuto il sedicesimo anno di età al 1° luglio della stagione sportiva. Tale distinzione comportava regole differenti in ordine alla durata del tesseramento e alla possibilità di instaurare rapporti di lavoro sportivo o di apprendistato.


Con la riforma, la FIGC abbandona questa impostazione. Il nuovo comma 1 viene infatti riformulato prevedendo una disciplina unitaria, mentre le previgenti lettere a) e b) vengono integralmente abrogate.


Sotto il profilo pratico, la modifica produce un importante effetto di semplificazione normativa. La disciplina del passaggio dalla qualifica di "giovane" a quella di "giovane dilettante" viene oggi ricondotta ad un unico schema regolatorio, evitando duplicazioni tra gli artt. 31 e 32 e rendendo più agevole l'individuazione della disciplina applicabile. Si ricorda che i/le calciatori/calciatrici che abbiano già compiuto il sedicesimo anno d'età acquisiscono lo status di "giovane dilettante" se tesserati/e per una società dilettantistica. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive.


Tuttavia, ove il/la giovane dilettante instauri un contratto di lavoro sportivo pluriennale o un contratto di apprendistato, la durata del tesseramento coincide con quella del rapporto contrattuale. Tale previsione conferma la volontà della FIGC di mantenere un forte coordinamento tra la disciplina federale del tesseramento e quella lavoristica.


La modifica forse più significativa, benché meno evidente, è tuttavia rappresentata dall'abrogazione integrale delle disposizioni transitorie contenute nella parte finale dell'articolo. Tali norme erano state introdotte per disciplinare il passaggio dal previgente sistema del vincolo sportivo al nuovo regime dei giovani dilettanti e prevedevano, tra l'altro, la cessazione del vincolo pluriennale maturato sotto la disciplina precedente e la salvezza degli accordi preliminari già depositati presso gli uffici federali. La loro eliminazione testimonia che la FIGC considera ormai definitivamente conclusa la fase transitoria seguita all'abolizione del vincolo sportivo.


Letti insieme, gli artt. 31, 32, 96 e 99 raccontano una strategia unitaria della FIGC. Da un lato, viene favorita la mobilità dei giovani calciatori e si semplificano le regole sul tesseramento; dall'altro si rafforzano gli strumenti economici (premio di tesseramento e premio di formazione tecnica) destinati a compensare le società che hanno investito nella loro crescita. È una transizione dal modello del vincolo al modello della compensazione economica, perfettamente coerente con l'evoluzione del diritto sportivo successiva alla riforma del lavoro sportivo.


L'art. 117-bis N.O.I.F.: si rafforza il collegamento tra contratto di lavoro sportivo e tesseramento

Tra le modifiche meno appariscenti, ma certamente più significative sotto il profilo sistematico, rientra la revisione dell'art. 117-bis delle N.O.I.F., che disciplina gli effetti della risoluzione del contratto di lavoro sportivo o di apprendistato dei calciatori non professionisti, dei giovani dilettanti, dei giovani e dei giocatori di calcio a 5.


A una prima lettura, le modifiche potrebbero apparire prevalentemente di carattere formale. In realtà, esse si inseriscono nel più ampio processo di adeguamento delle N.O.I.F. ai principi introdotti dal D. Lgs. n. 36/2021 e confermano una precisa scelta del legislatore federale: rafforzare il nesso tra il rapporto di lavoro sportivo e il tesseramento federale.


Il nuovo testo ribadisce, infatti, che la risoluzione del contratto di lavoro sportivo o di apprendistato determina la decadenza del tesseramento dal momento in cui i competenti organi federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico della relativa documentazione.


Non si tratta di una novità assoluta, ma della conferma di un principio che, dopo la riforma del lavoro sportivo, assume un ruolo centrale: il tesseramento non rappresenta più un rapporto autonomo rispetto al contratto, bensì una posizione federale strettamente collegata all'esistenza del rapporto di lavoro sportivo.


La norma mantiene inoltre fermo l'obbligo di depositare l'accordo di risoluzione presso i competenti organi federali entro cinque giorni dalla sottoscrizione, salvo il diverso termine eventualmente previsto dagli accordi collettivi.


Si tratta di un adempimento che assume particolare rilievo pratico. Solo con il deposito, infatti, la Federazione può prendere formalmente atto della cessazione del rapporto e far decorrere gli effetti sul piano del tesseramento.


Per le società sportive ciò significa che la gestione amministrativa della risoluzione del contratto non può essere considerata un mero adempimento burocratico, ma costituisce un passaggio essenziale per consentire la successiva circolazione dell'atleta nei termini e nei periodi previsti dalle N.O.I.F.


Una modifica dell'art. 117-bis che inciderà notevolmente nella prassi è l'introduzione della disposizione secondo cui per un/una calciatore/calciatrice che instaura un rapporto di lavoro sportivo in corso di stagione con la medesima società con cui era tesserato/a dall'inizio (ma senza contratto), che poi viene risolto, il tesseramento con una nuova società sarà consentito decorsi trenta giorni dalla data del deposito telematico del contratto poi risolto e comunque non oltre il 31 gennaio. Pertanto, il contratto dovrà essere stipulato al massimo entro il 1° gennaio: in questo modo il nuovo tesseramento potrà avvenire il 31 dello stesso mese (ultimo giorno disponibile). Tale modifica andrà ad impedire quella prassi che si era consolidata negli ultimi anni, ma che indubbiamente costituiva una forzatura del sistema, secondo cui un/una calciatore/calciatrice tesserato/a senza contratto (quindi come volontario/a sportivo/a), che voleva cambiare squadra, stipulava un contratto con la società da cui voleva svincolarsi per poi risolverlo subito dopo.


La modifica dell'art. 117-bis si inserisce, insieme agli interventi sugli artt. 114, 116 e 117, in un percorso normativo ormai evidente: la progressiva contrattualizzazione del rapporto sportivo.


L'impianto originario delle N.O.I.F., costruito in un contesto in cui il tesseramento rappresentava l'elemento centrale del rapporto tra atleta e società, lascia progressivamente spazio ad un modello nel quale è il contratto di lavoro sportivo ad assumere un ruolo preminente, mentre il tesseramento ne costituisce la naturale proiezione sul piano federale.


È una scelta coerente con la riforma del lavoro sportivo e destinata ad incidere sempre più sulla gestione quotidiana dei rapporti tra società e atleti, imponendo agli operatori una particolare attenzione sia agli aspetti contrattuali sia ai conseguenti adempimenti federali.


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Scarica qui sotto i due comunicati:



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