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Il diritto di difesa prevale sui termini abbreviati: la Corte Sportiva d’Appello FIGC riconosce l’ammissibilità del reclamo tardivo

  • 27 mag
  • Tempo di lettura: 3 min

Nel processo sportivo, spesso la vera partita si gioca prima ancora di entrare nel merito.

Ed è esattamente ciò che è accaduto in un recente procedimento dinanzi ad una Corte Sportiva d’Appello Territoriale della FIGC – LND, di cui mi sono occupato, nel quale la questione centrale non riguardava tanto i fatti contestati ai tesserati, quanto l’ammissibilità stessa del reclamo presentato oltre i termini abbreviati previsti per le gare di play-off e play-out.


La Corte ha, infatti, accolto integralmente la tesi difensiva preliminare, sostenuta dal sottoscritto, relativa all’errore scusabile e alla necessità di garantire il diritto di difesa, ritenendo ammissibile il reclamo nonostante il mancato rispetto dei termini ultra-ridotti previsti dalla relativa delibera del Presidente Federale.


Il caso: termini abbreviati di poche ore

La vicenda nasce da alcune squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo al termine di una gara play-off di un campionato dilettantistico regionale.

Essendo una fase finale della competizione, trovava applicazione la delibera del Presidente Federale, contenuta nel Comunicato n. 157/A del 5 febbraio 2026, che abbreviava drasticamente i termini per impugnare le decisioni sportive.


Nel caso specifico:

  • il preannuncio di reclamo avrebbe dovuto essere depositato entro le ore 24:00 del giorno stesso della pubblicazione del comunicato;

  • il reclamo completo avrebbe dovuto essere depositato entro le ore 10:00 del giorno successivo.


Una compressione temporale che, nella pratica, rende estremamente difficile – se non impossibile – predisporre una difesa tecnica adeguata, soprattutto per realtà dilettantistiche gestite da volontari e prive di strutture organizzative professionali.


La tesi difensiva: diritto di difesa e “errore scusabile”

Nel reclamo è stata sostenuta l’illegittimità sostanziale di termini tanto ristretti, evidenziando come essi rischino di comprimere in modo eccessivo il diritto di difesa, il principio del contraddittorio, il diritto ad un ricorso effettivo, i principi del giusto processo sportivo.

Lo scrivente difensore ha inoltre richiamato importanti precedenti del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, tra cui:

  • la decisione n. 59/2018, secondo cui termini troppo brevi possono compromettere le prerogative difensive;

  • la decisione n. 36/2025, che ammette deroghe alla perentorietà dei termini quando necessario per tutelare i principi fondamentali del processo sportivo.


Particolare rilievo è stato dato anche all’art. 50, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che consente la rimessione in termini in presenza di una decadenza non imputabile alla parte.


La decisione della Corte: reclamo ammissibile

Ed è proprio su questo punto che la Corte Sportiva d’Appello ha accolto la prospettazione difensiva.

Nella decisione, infatti, si legge che il reclamo “debba essere considerato ammissibile”, con applicazione dei termini ordinari ex art. 76 CGS, nonostante il mancato rispetto dei termini abbreviati previsti per i play-off.

La Corte richiama espressamente il principio del diritto di difesa, la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, la necessità di evitare che l’abbreviazione dei termini si traduca in una violazione delle garanzie difensive costituzionalmente tutelate.


Un passaggio particolarmente significativo riguarda il fatto che la Corte abbia ritenuto irrilevante, nel caso concreto, la finalità acceleratoria della delibera federale, osservando che l’esito del reclamo non avrebbe inciso sulla regolarità o sulla prosecuzione della competizione sportiva.


Un principio importante per la giustizia sportiva

La decisione assume rilievo ben oltre il singolo caso concreto. Nel sistema della giustizia sportiva, infatti, i termini processuali sono generalmente considerati perentori e spesso estremamente rigorosi. Tuttavia, questa pronuncia conferma un principio fondamentale: anche il processo sportivo deve rispettare le garanzie minime del diritto di difesa e del giusto processo.


Quando i termini diventano talmente compressi da rendere sostanzialmente impossibile predisporre un reclamo effettivo, il rischio è quello di trasformare la rapidità del procedimento in un ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale. Ed è proprio questo il punto centrale riconosciuto dalla Corte: l’esigenza di celerità non può annullare il diritto delle società e dei tesserati ad una difesa concreta ed effettiva.


Il merito della vicenda

Solo successivamente la Corte è entrata nel merito del reclamo, rigettandolo e confermando le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo.


Ma, sotto il profilo tecnico-giuridico, il passaggio più interessante resta certamente quello preliminare sull’ammissibilità del reclamo, che rappresenta un precedente importante per tutte le società sportive chiamate a confrontarsi con termini processuali particolarmente stringenti nelle fasi finali dei campionati.


Conclusioni

Questa decisione dimostra come, anche nel diritto sportivo, la tutela delle garanzie difensive continui ad avere un ruolo centrale. I procedimenti sportivi devono certamente essere rapidi, ma non possono diventare incompatibili con l’effettivo esercizio del diritto di difesa.


Il riconoscimento dell’ammissibilità di un reclamo proposto oltre i termini abbreviati rappresenta quindi un segnale importante: la giustizia sportiva non può prescindere dai principi fondamentali del giusto processo.


Scarica il provvedimento della Corte Sportiva d'Appello territoriale della FIGC 👇


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