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La Corte di Giustizia UE ridisegna i confini della giustizia sportiva: cosa cambia dopo la sentenza sul caso Agnelli?

  • 20 lug
  • Tempo di lettura: 4 min

Per molti è stata semplicemente la "sentenza Agnelli". In realtà, il provvedimento pronunciato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è destinato ad avere effetti ben più ampi rispetto alla vicenda che ha coinvolto l'ex Presidente della Juventus Andrea Agnelli e l'ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene.


La decisione dei giudici di Lussemburgo interviene infatti su un tema centrale del diritto sportivo: quali limiti incontra l'autonomia della giustizia sportiva quando le sanzioni incidono su diritti tutelati dal diritto dell'Unione Europea? È una domanda destinata a incidere profondamente sull'intero sistema sportivo europeo.


Il caso da cui nasce il rinvio pregiudiziale

La vicenda trae origine dalle sanzioni disciplinari inflitte dalla FIGC ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nell'ambito del procedimento relativo alle plusvalenze della Juventus.


Esauriti i rimedi interni previsti dall'ordinamento sportivo, i due dirigenti hanno adito il TAR del Lazio sostenendo che il sistema italiano non consentisse un'effettiva tutela giurisdizionale.


Il problema nasce dall'art. 3 del D. L. n. 220/2003 (convertito nella L. n. 280/2003), norma che costituisce il pilastro dell'autonomia dell'ordinamento sportivo italiano. Secondo tale disciplina, il giudice statale, di regola, non può annullare le decisioni adottate dagli organi della giustizia sportiva, ma può eventualmente riconoscere un risarcimento del danno qualora accerti l'illegittimità dell'operato federale.


Il TAR del Lazio ha quindi ritenuto opportuno rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea mediante rinvio pregiudiziale, chiedendo se tale limitazione fosse compatibile con il diritto dell'Unione.


Il principio affermato dalla Corte di Giustizia

La Corte non ha annullato direttamente le sanzioni inflitte ad Agnelli e Arrivabene, ma ha fatto qualcosa di molto più importante.


Ha stabilito che, quando una sanzione sportiva produce effetti su diritti garantiti dall'ordinamento europeo — come, ad esempio, la libertà di esercitare un'attività professionale o economica nell'intero territorio dell'Unione — deve esistere la possibilità di sottoporre quella decisione al controllo di un giudice indipendente dotato del potere di annullarla e, se necessario, di adottare misure cautelari.


La Corte ha inoltre precisato che una sanzione estesa all'intero territorio dell'Unione può certamente essere compatibile con il diritto europeo, purché rispetti i principi di legalità, proporzionalità ed effettività della tutela giurisdizionale.


Autonomia dello sport sì, ma non assoluta

La sentenza non rappresenta una "bocciatura" dell'autonomia della giustizia sportiva, anzi. La Corte riconosce ancora una volta che lo sport costituisce un ordinamento dotato di proprie peculiarità e che le federazioni devono poter esercitare efficacemente il potere disciplinare.


Ciò che viene messo in discussione non è l'autonomia dell'ordinamento sportivo, bensì la sua assoluta impermeabilità rispetto al controllo giurisdizionale statale. In altre parole, l'autonomia non può trasformarsi in una zona franca sottratta ai principi fondamentali dello Stato di diritto e del diritto dell'Unione.


È un principio che si inserisce in un percorso ormai consolidato della giurisprudenza europea, che negli ultimi anni ha progressivamente sottoposto l'attività delle organizzazioni sportive al rispetto delle libertà fondamentali dell'Unione.


Un principio destinato ad andare oltre il calcio

L'errore sarebbe leggere questa decisione come una sentenza riguardante esclusivamente la FIGC o il caso Juventus. Il principio espresso dalla Corte riguarda potenzialmente tutte le federazioni sportive nazionali e internazionali.


Ogniqualvolta una sanzione disciplinare limiti l'esercizio di un'attività economica o professionale, impedisca a un dirigente, tecnico, atleta o agente di operare sul mercato europeo oppure produca effetti che travalicano il solo ambito associativo, il controllo giurisdizionale dovrà essere effettivo.


Non sarà più sufficiente un sistema nel quale il giudice statale possa soltanto riconoscere un eventuale risarcimento economico senza poter incidere direttamente sulla validità della decisione disciplinare.


Quali effetti per la giustizia sportiva italiana?

È probabilmente questo l'aspetto più interessante della pronuncia. La sentenza non modifica automaticamente la normativa italiana, ma impone ai giudici nazionali di interpretarla in modo conforme al diritto dell'Unione e, se ciò non fosse possibile, apre inevitabilmente il dibattito su un intervento del legislatore.


Le possibili conseguenze sono molteplici. In primo luogo, potrebbe ampliarsi significativamente il sindacato del giudice amministrativo sulle decisioni degli organi di giustizia sportiva. In secondo luogo, sarà necessario individuare con maggiore precisione quali provvedimenti disciplinari incidano concretamente su diritti garantiti dal diritto europeo, evitando che ogni controversia sportiva possa automaticamente trasformarsi in un contenzioso davanti ai giudici statali.


Infine, non può escludersi una futura revisione del D. L. n. 220/2003 (convertito nella L. n. 280/2003), che da oltre vent'anni disciplina i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.


Una nuova stagione per il diritto sportivo

A mio avviso, questa sentenza segna un passaggio storico. Non perché elimini l'autonomia della giustizia sportiva, ma perché ne ridefinisce i confini.


L'autonomia continua a rappresentare un valore fondamentale per il corretto funzionamento dello sport organizzato. Tuttavia, quando le decisioni disciplinari incidono direttamente su libertà economiche e professionali tutelate dall'ordinamento europeo, il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale prevale sulla tradizionale insindacabilità delle decisioni federali.


Nei prossimi mesi sarà interessante osservare come la giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) applicherà i principi affermati dalla Corte di Giustizia e, soprattutto, se il legislatore italiano riterrà opportuno intervenire sulla disciplina dei rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale.


Margini Sports Law

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