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LAVORO SPORTIVO: APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL DECRETO CORRETTIVO

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto correttivo al D.lgs. 36/2021 (c.d. "decreto Spadafora"), che a breve verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per il momento l'entrata in vigore della riforma "corretta" è sempre fissata al 01.01.2023.


Per ciò che concerne il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, ecco le principali novità:


- in tema di forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, vengono escluse le società di persone e aggiunte, all’elenco già previsto, le cooperative nonché gli enti del terzo settore esercenti, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;


- viene ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni sportive dilettantistiche;


- viene ampliata la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive;


- la disciplina delle collaborazioni sportive (compensi ex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR) non potrà più essere applicata;


- chi percepisce compensi come corrispettivi dell'attività sportiva svolta dovrà essere inquadrato come lavoratore subordinato, autonomo o co.co.co. a seconda delle effettive modalità di svolgimento della prestazione;


- sono presunte come collaborazioni coordinate e continuative le prestazioni sportive che prevedono un impegno non superiore alle 18 ore settimanali, al netto della prestazione agonistica;


- chi presta attività attività gratuita deve essere inquadrato come volontario e può solamente ricevere rimborsi a piè di lista;


- viene prevista, per i rapporti di lavoro sportivo dilettantistico autonomo, l'esenzione fiscale e contributiva fino a 5.000 euro di reddito annuale; da 5.000 a 15.000 euro si pagheranno, invece, solo i contributi e non le tasse sul reddito, mentre sopra i 15.000 euro si pagheranno anche le imposte; per i rapporti di lavoro subordinato resta l'esenzione fiscale fino a 15.000 euro, ma i contributi previdenziali si versano sull'intero ammontare del reddito;


- viene previsto che, per i primi cinque anni dalla entrata in vigore della riforma, i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50 per cento dei compensi per lavoro sportivo;


- viene prevista l'abolizione del vincolo sportivo, per gli atleti dilettanti, dal 01.07.2023.


Per ulteriori approfondimenti in merito alla riforma del lavoro sportivo, ti invito a guardare i seguenti video (dal mio canale YouTube):





Avv. Michele Margini

info@avvocatomargini.com



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