Per essere inquadrati come lavoratori sportivi, allenatori e tecnici devono avere il "patentino"?
Una delle questioni che emergono più frequentemente quando si analizzano i rapporti di lavoro all’interno di ASD e SSD riguarda i requisiti necessari per poter inquadrare correttamente un collaboratore come lavoratore sportivo.
Ho affrontato proprio di recente questo tema nell’ambito dell’assistenza prestata a una ASD che ha attivato i servizi Check-up e Legal Advice, con particolare riferimento alla verifica dell’inquadramento dei collaboratori e alla predisposizione dei relativi contratti di lavoro sportivo.
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La domanda, apparentemente semplice, era questa: una persona che svolge concretamente l’attività di allenatore può essere sempre inquadrata come lavoratore sportivo oppure deve possedere una specifica qualifica tecnica, il cosiddetto “patentino”? La risposta richiede qualche precisazione.
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Chi è l’allenatore per la riforma del lavoro sportivo?
Il punto di partenza è l’art. 25 del D. Lgs. 36/2021. La norma individua espressamente tra i lavoratori sportivi l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, quando esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo.
A queste figure si aggiungono gli altri tesserati che svolgono, dietro corrispettivo, mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
Potrebbe quindi sembrare sufficiente verificare che il collaboratore svolga effettivamente le mansioni di allenatore. In realtà, la questione è più complessa.
Non basta chiamare un collaboratore “allenatore”
La riforma del lavoro sportivo non può essere letta separatamente dall’ordinamento sportivo. Il fatto che l’art. 25 individui l’allenatore tra le figure del lavoratore sportivo non significa che chiunque svolga, di fatto, attività di allenamento possa automaticamente essere qualificato come tale. Occorre verificare anche le regole dell'organismo sportivo nel cui ambito viene esercitata l’attività.
È questo uno degli aspetti che considero particolarmente importanti quando effettuo il check-up dei rapporti di collaborazione di una ASD o SSD: prima ancora di scegliere il contratto da utilizzare, bisogna verificare chi è realmente il collaboratore e a quale titolo può svolgere quella determinata attività nell’ordinamento sportivo di riferimento.
Il tesseramento costituisce un elemento centrale e deve essere valutato secondo le disposizioni dell'organismo affiliante, verificando caso per caso se, per essere tesserati come istruttore, allenatore, direttore tecnico o preparatore atletico, siano richieste determinate qualifiche o uno specifico titolo abilitante.
Ogni Federazione, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva può disciplinare diversamente l'accesso alle proprie qualifiche tecniche.
In alcuni casi, per ottenere il tesseramento nella specifica qualifica di tecnico o allenatore è necessario possedere un determinato titolo. In altri possono essere previste procedure di riconoscimento o di equipollenza di qualifiche conseguite presso differenti organismi sportivi. Per questo motivo sarebbe troppo semplicistico affermare che ogni allenatore debba necessariamente possedere un “patentino” rilasciato proprio dall'ente al quale è affiliata la società per cui lavora.
La domanda corretta è un'altra: quel soggetto possiede i requisiti previsti dall'organismo sportivo di riferimento per essere riconosciuto e tesserato come allenatore o tecnico in quella disciplina? È questa la verifica che dovrebbe precedere la sottoscrizione del contratto.
Il possesso di uno specifico tesserino tecnico dipende, infatti, dai regolamenti dei singoli organismi affilianti e non sempre coincide con il mero tesseramento.
E se l’allenatore non possiede la qualifica richiesta?
Supponiamo che il regolamento dell'organismo sportivo di riferimento stabilisca che, per essere riconosciuti o tesserati come allenatori, sia necessario possedere una determinata qualifica tecnica. La società affida ugualmente l'attività di allenatore a un soggetto che quella qualifica non possiede e gli fa sottoscrivere una co.co.co. sportiva.
È sufficiente il contratto per trasformarlo in un lavoratore sportivo? A mio avviso, no. Il contratto non può creare una qualifica sportiva che il collaboratore non possiede.
Se, secondo le regole dell'organismo di riferimento, il soggetto non può essere tesserato nella qualifica corrispondente perché privo del necessario titolo abilitante, diventa quantomeno problematica la riconduzione della prestazione nell'area del lavoro sportivo con quella specifica qualifica.
La questione assume particolare rilevanza perché dall'inquadramento come lavoratore sportivo discende l'applicazione della disciplina speciale introdotta dal D.Lgs. 36/2021, comprese le relative disposizioni previdenziali, fiscali e amministrative. Non siamo quindi davanti a una mera irregolarità “formale”, ma ad una situazione che può generare contestazioni di vario genere.
E se il patentino è stato conseguito presso un altro organismo sportivo?
Anche qui non esiste una risposta valida indistintamente per tutti. Un allenatore potrebbe, ad esempio, possedere una qualifica rilasciata da una Federazione ma lavorare per una società affiliata a un Ente di Promozione Sportiva, oppure avere conseguito il proprio titolo presso un EPS diverso. Questo non significa necessariamente che debba ripartire da zero.
Occorre verificare se l'organismo sportivo nel cui ambito viene svolta la prestazione riconosca quella qualifica, eventualmente attraverso procedure di equiparazione, conversione o riconoscimento.
Proprio per questo non è corretto fermarsi alla domanda: “Ha il patentino?”. Bisogna chiedersi: quale patentino possiede, chi lo ha rilasciato e, soprattutto, quella qualifica è riconosciuta dall'organismo sportivo nell'ambito del quale il collaboratore sta lavorando?
In linea prudenziale, quando un istruttore opera nell'ambito di società affiliate a organismi differenti, occorre quindi verificare le disposizioni di ciascuno di essi e l'eventuale riconoscimento delle qualifiche già conseguite.
Il contratto, quindi, è l’ultimo passaggio, non il primo
È probabilmente questa la conclusione più importante. Quando una ASD o SSD deve regolarizzare i propri collaboratori, spesso il primo pensiero è: “Quale contratto dobbiamo fare?” In realtà, il contratto dovrebbe essere l'ultimo passaggio di un'analisi più ampia.
Prima occorre verificare quale attività venga concretamente svolta; se quella attività rientri tra quelle qualificabili come lavoro sportivo; quale sia l'organismo sportivo di riferimento; quale sia il tesseramento del collaboratore; se per quella specifica qualifica siano richiesti titoli tecnici; se il collaboratore li possieda oppure disponga di una qualifica riconoscibile.
Soltanto dopo queste verifiche si può affrontare correttamente il tema della forma contrattuale: lavoro autonomo, co.co.co. sportiva, lavoro subordinato o altra tipologia di rapporto.
È proprio questo il senso di un check-up dei rapporti di lavoro sportivo: non limitarsi a predisporre un modello di contratto, ma verificare a monte se i presupposti per utilizzare quel contratto esistano realmente.
Scrivere “allenatore” nell'intestazione di una co.co.co. non basta a trasformare il collaboratore in un allenatore dell'ordinamento sportivo. E, soprattutto, non basta a rendere automaticamente applicabile la disciplina agevolata del lavoro sportivo.
Margini Sports Law
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