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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: ASD E SSD SONO IN REGOLA CON LA NORMATIVA?

  • 27 mar
  • Tempo di lettura: 6 min

Il tema della sicurezza sul lavoro in ambito sportivo, soprattutto nell'ambito della nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. 36/2021 e s.m.i., è ancora abbastanza inesplorato e la maggior parte delle associazioni e società sportive non ha le idee chiare sugli adempimenti che devono essere effettuati per essere in regola con la normativa di riferimento.


A seguito di alcune circolari emanate da Federazioni ed Enti di Promozione, diversi sodalizi si stanno attivando per cercare quantomeno di capire quali siano gli adempimenti minimi da svolgere, quali siano le responsabilità in materia e a che tipo di sanzioni si possa andare incontro in caso di violazione della normativa.


Il tema è delicato e apparentemente complesso, ma forse, con le giuste linee guida e il necessario supporto, può essere affrontato in un modo più agevole e senza troppe difficoltà, a patto che vi sia un reale interesse nell'affrontarlo ed una certa sensibilità al tema della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori che operano nei centri sportivi. Analogamente al tema del safeguarding (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE), quella della sicurezza sul lavoro è una materia principalmente a carattere preventivo. Adeguarsi è importante per prevenire infortuni e, di conseguenza, responsabilità in capo agli amministratori degli enti sportivi.


Per questo ho deciso di instaurare una collaborazione con un consulente esperto di sicurezza nei luoghi di lavoro, che dispone delle qualifiche di RSPP, Formatore, Operatore Antincendio e Operatore Primo Soccorso. L'intenzione è quella di fornire un servizio integrato e personalizzato alle società sportive interessate, partendo da un primo accesso ed una prima verifica gratuita da parte del consulente, a seguito della quale il sodalizio è in grado di capire perfettamente cosa deve fare e cosa non deve fare, stando al quadro normativo attuale.


Per chi fosse interessato ad usufruire di questo servizio o semplicemente per chi volesse avere ulteriori informazioni, ho preparato un modulo da compilare, senza alcun impegno, presente a QUESTO LINK.


Per ciò che concerne la normativa di riferimento, l'art. 33 del D. Lgs. 36/2021 e s.m.i. prevede che "ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva" e che "ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 81/2008". Dunque, la legge opera un rinvio al T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilendo alcune semplificazioni per i lavoratori sportivi che percepiscono meno di 5.000 euro all'anno.


Occorre, pertanto, prendere le mosse dalle definizioni di "lavoratore" e di "datore di lavoro" che prevede il T.U. all'art. 2, lett. a) e b): il primo è la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".

Il secondo è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

Si tratta di definizioni molto ampie, all'interno delle quali rientrano senza dubbio sia i lavoratori sportivi che le società e associazioni sportive.


Inoltre, l'art. 3, comma 7, stabilisce che "Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente". Questa norma toglie ogni dubbio in merito all'applicabilità o meno del T.U. ai cococo sportivi, che sono, per l'appunto, soggetti titolari di collaborazioni coordinate e continuative che si svolgono nei luoghi di lavoro del committente, cioè nei centri / impianti sportivi gestiti dalle ASD e SSD. Chi sostiene che gli obblighi del T.U. riguardino solo gli enti che hanno lavoratori subordinati ahimè sbaglia.


L'art. 17 del T.U. stabilisce che "Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi". Pertanto, la redazione del DVR e la nomina dell'RSPP sono adempimenti obbligatori e non delegabili da parte di ciascun datore di lavoro.


Ma veniamo ora alle semplificazioni previste per i lavoratori sportivi che percepiscono meno di 5000 euro all'anno. L'art. 21, comma 2, del T.U., a cui fa rinvio l'art. 33 del D. Lgs. 36/2021, prevede che: "I soggetti di cui al comma 1 (fra cui i lavoratori autonomi, n.d.r.), relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali".


Ciò significa che tali oneri (sorveglianza sanitaria e corsi di formazione) non sono a carico del datore di lavoro / committente, ma a carico del collaboratore, nel caso in cui quest'ultimo intenda avvalersene (si tratta, infatti, di una facoltà). Pertanto, l'equiparazione dei cococo con compenso inferiore ai 5000 euro annui deve ritenersi circoscritta alle due semplificazioni di cui sopra e non all'intero regime prevenzionistico degli autonomi. Tant'è che il rinvio viene fatto solo al comma 2 dell'art. 21 e non all'intera disposizione dedicata ai lavoratori autonomi. Inoltre, ricordo la norma relativa all'applicabilità integrale delle disposizioni del TU ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono la prestazione nei luoghi del committente.


In conclusione, si ritiene che tutti i sodalizi che abbiamo almeno un cococo sportivo, anche sotto la soglia dei 5000 euro, ma comunque operante presso il centro sportivo, devono applicare la disciplina del T.U. integralmente (fatta salva la deroga per sorveglianza sanitaria e corsi di formazione), compresa la predisposizione del DVR e la nomina dell'RSPP.


Soprattutto nell'elaborazione del DVR si dovrà tener conto della specificità del settore sportivo in generale e della disciplina sportiva praticata in particolare, evidenziando i confini della c.d. "scriminante sportiva" (o "rischio consentito"), ovvero dell'accettazione del rischio infortuni tipico di ciascuna attività.


Si specifica, infine, che in capo al datore di lavoro vi è sempre l'obbligo di garantire condizioni generali di sicurezza all'interno dell'impianto sportivo (con riferimento anche alla normativa antincendio, a quella sul primo soccorso e a quella sull'utilizzo dei DAE), la messa a disposizione di attrezzature conformi e sicure e dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ove richiesti, nonchè adeguate informazioni sui rischi presenti. Tutto ciò anche nel caso in cui i sodalizi impieghino solamente volontari sportivi o lavoratori autonomi in senso stretto (artt. 3, comma 12-bis e 21 D. Lgs. 81/2008). Questo perché il gestore dell'impianto è responsabile dell'incolumità di tutti coloro che vi accedono e deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire eventi dannosi che potrebbero verificarsi.


Nel caso in cui tali obblighi non venissero rispettati, in ipotesi di infortunio (eccedente i confini del c.d. "rischio sportivo consentito") gli enti, e i loro rappresentanti legali, potrebbero essere chiamati a rispondere, sia civilmente sia penalmente, delle violazioni e dei danni subiti nell'esercizio dell'attività lavorativa e/o sportiva svolta a loro favore.


Il T.U. prevede, infatti, anche sanzioni penali (arresto e ammenda) a carico dei soggetti inadempienti, per l’omessa erogazione della formazione (con importi raddoppiati se la violazione riguarda più di 5 lavoratori e triplicati se riguarda più di 10 lavoratori), per la mancata predisposizione del DVR e la nomina dell’RSPP, per la mancata nomina del medico competente, quando previsto, e per tante altre violazioni degli obblighi in materia.


In ogni caso, è bene partire da una preventiva valutazione di ciò che è necessario fare e ciò che invece può essere tralasciato, sulla base delle caratteristiche specifiche di ogni realtà sportiva (tipologia di lavoratori impiegati, caratteristiche degli impianti utilizzati, disciplina sportiva praticata, ecc.).


Per chi fosse interessato all'approfondimento pratico e specifico di cui si diceva poc'anzi, c'è la possibilità di rilasciare la propria manifestazione d'interesse, senza alcun impegno, a QUESTO LINK.


Margini Sports Law

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