Il termine per l'adeguamento degli statuti di ASD e SSD è stato ufficialmente prorogato al 30 giugno 2024.
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Per quanto concerne l'adeguamento alle disposizioni della Riforma dello Sport, evidenzio quattro punti fondamentali, ovvero la "riscrittura" dell'oggetto sociale, della norma sul divieto di lucro e della norma sull'incompatibilità degli amministratori (ove prevista), nonchè la previsione di un paragrafo specifico sulle attività secondarie e strumentali, ben distinto dalle attività principali. Gli articoli di riferimento sono rispettivamente l'art. 7, comma 1, lett. b), l'art. 8, commi 1 e 2, l'art. 11 e l'art. 9 del D. Lgs. 36/2021. Ovviamente è necessario che tutti gli elementi indicati dall'art. 7, e non solo quello relativo all'oggetto sociale, siano previsti nello statuto e rispettati in concreto.
Forse per deformazione professionale, negli statuti che ho modificato in questo periodo ho sempre inserito il riferimento normativo specifico. Altri punti che consiglio di inserire, anche se già previsti dalla legge, sono la possibilità di avvalersi delle prestazioni di lavoratori e di volontari sportivi (svolte anche da parte dei soci e dei membri dell'organo direttivo, al ricorrere dei necessari presupposti di fatto e di diritto), la necessità di ottenere il riconoscimento a fini sportivi e di conformarsi alla normativa sportiva proveniente dagli organismi affilianti.
Oltre alle norme previste dalla Riforma, è importante anche tenere sempre presenti quelle della disciplina fiscale, allo scopo di non perdere la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste per le sportive. In particolare, occorre verificare il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 148, comma 8, del TUIR.
In proposito, consiglio sempre di rivedere anche le parti dello statuto relative ai soci e agli organi sociali. In questa sede non posso dilungarmi sugli "obbrobri" giuridici che ho visto in certi statuti, soprattutto di ASD, evidentemente mai stati sottoposti a verifica.
Spesso ho notato confusione tra soci e tesserati, previsioni di rinnovo annuale della qualifica di socio, che invece non può essere temporanea, nonchè l'assenza di disposizioni in merito all'ammissione, alla sospensione, all'esclusione o al recesso dei soci. Inoltre, per quanto riguarda le ipotesi di sospensione ed esclusione, è preferibile prevedere una procedura "oppositiva" a tutela del socio interessato (ad esempio, possibilità di impugnare la delibera di esclusione dell'organo di controllo dinanzi all'assemblea dei soci).
L'argomento sarebbe troppo vasto per essere esaurito in un blog. Concludo consigliando di approfittare dell'occasione per rivedere complessivamente lo statuto, anche nelle parti relative ai soci e alla struttura e al funzionamento dell'ente, eliminando disposizioni vetuste o inapplicate e, di contro, formalizzando prassi che il sodalizio adotta nell'esercizio della sua attività istituzionale. Lo statuto deve essere un vestito su misura cucito sulla società o associazione interessata. Pertanto, anche i vari fac-simile messi a disposizione degli enti affilianti devono essere vagliati con cura e adattati alle singole realtà.
Ricordo, infine, che alcune irregolarità - se non sanate - possono portare alla cancellazione dell'ente dal RNASD e alla perdita dei benefici fiscali.
Avv. Michele Margini
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