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Fisco e sport dilettantistico: i 7 chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella nuova Circolare n. 7/E

  • 8 ago
  • Tempo di lettura: 7 min

Con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene su diversi aspetti fiscali della riforma dello sport introdotta dal D. Lgs. 36/2021.


Si tratta di un documento particolarmente interessante per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche perché affronta alcune questioni che, negli ultimi anni, hanno generato dubbi applicativi tra gli operatori.


La Circolare esamina sette temi:

  1. le agevolazioni fiscali applicabili alle SSD;

  2. il trattamento fiscale dei rimborsi forfetari ai volontari sportivi;

  3. la soglia di esenzione fiscale di 15.000 euro per il lavoro sportivo;

  4. l'esclusione dalla base imponibile IRAP dei compensi per le co.co.co. amministrativo-gestionali;

  5. gli adempimenti IVA relativi alle prestazioni sportive esenti;

  6. il trattamento IVA della cessione del contratto di un atleta da un ente dilettantistico a una società professionistica;

  7. l'agevolazione fiscale prevista per determinate attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e per le raccolte pubbliche di fondi.


Vediamo, in termini semplici, cosa ha chiarito l'Agenzia delle Entrate.


(1) SSD e agevolazioni fiscali: attenzione allo statuto

Il primo chiarimento riguarda le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e, in particolare, la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148, comma 3, TUIR e dall'art. 4 del decreto IVA.


Si tratta, in estrema sintesi, delle disposizioni che consentono di considerare fiscalmente non commerciali, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, determinate attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti di associati, partecipanti e tesserati.


La questione nasce da una particolarità della riforma dello sport.


Il D. Lgs. 36/2021 consente infatti alle SSD costituite in forma societaria una lucratività limitata: entro determinati limiti possono essere distribuiti utili ai soci e può essere rimborsato il capitale versato.


La disciplina fiscale dell'art. 148 TUIR, invece, richiede tradizionalmente un divieto di distribuzione degli utili.


Come coordinare le due discipline?


L'Agenzia chiarisce che le agevolazioni continuano ad essere applicabili alle SSD, ma pone una condizione importante: la società che intende beneficiarne deve integrare le clausole previste dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 36/2021 con quelle richieste dall'art. 148, comma 8, TUIR.


Lo stesso principio vale ai fini IVA. Cosa significa per una SSD?


Non è sufficiente verificare che lo statuto sia conforme alla riforma dello sport e consenta l'iscrizione al RASD.


Occorre verificare anche la sua conformità fiscale, soprattutto quando la società intende usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 148 TUIR.


È quindi opportuno che le SSD effettuino una verifica puntuale del proprio statuto anche sotto questo profilo.


(2) Rimborsi forfetari ai volontari: attenzione alla soglia dei 15.000 euro

Il secondo chiarimento è probabilmente uno dei più interessanti per le ASD e SSD. L'art. 29 del D. Lgs. 36/2021 consente, in presenza delle condizioni previste dalla legge, di riconoscere ai volontari sportivi rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti.


Tali rimborsi non costituiscono, entro il limite previsto, reddito per il volontario.


Ma la legge stabilisce anche che questi importi concorrono al superamento della soglia di non imponibilità fiscale di 15.000 euro prevista per i compensi da lavoro sportivo.


L'Agenzia chiarisce concretamente come devono essere coordinate le due disposizioni.


Se il soggetto che riceve il rimborso forfetario ha già superato nell'anno i 15.000 euro di compensi da lavoro sportivo, il rimborso ricevuto deve essere considerato nella determinazione dell'eccedenza imponibile.


La Circolare propone due esempi molto utili.


Primo esempio: il soggetto ha già percepito 16.000 euro di compensi da lavoro sportivo e riceve un rimborso forfetario di 350 euro. Poiché la soglia di 15.000 euro è già stata superata, l'intero rimborso di 350 euro assume rilevanza fiscale.


Secondo esempio: il soggetto ha percepito 14.800 euro di compensi sportivi e riceve un rimborso forfetario di 380 euro. Il totale diventa 15.180 euro: saranno quindi fiscalmente rilevanti i 180 euro eccedenti la soglia.


Questo chiarimento rende ancora più importante acquisire dal lavoratore sportivo una corretta autocertificazione dei compensi già percepiti durante l'anno.


Il problema può presentarsi soprattutto con tecnici, istruttori e altri lavoratori che collaborano contemporaneamente con più enti sportivi.


(3) I 15.000 euro di esenzione valgono anche per il lavoro subordinato

Altro chiarimento importante riguarda la nota soglia dei 15.000 euro annui prevista dall'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021.


La domanda posta all'Agenzia è semplice: l'agevolazione riguarda soltanto collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori autonomi oppure anche i lavoratori sportivi assunti con un vero e proprio contratto di lavoro subordinato?


La risposta dell'Agenzia è netta: la soglia vale anche per il lavoro subordinato sportivo nell'area del dilettantismo.


La norma, infatti, fa riferimento ai "compensi di lavoro sportivo" senza distinguere in base alla tipologia contrattuale utilizzata.


L'esclusione fiscale fino a 15.000 euro opera, pertanto, indipendentemente dal fatto che il reddito derivi da:

  • lavoro subordinato;

  • collaborazione coordinata e continuativa;

  • lavoro autonomo.


Naturalmente cambia la natura fiscale del reddito e, per l'eventuale parte eccedente i 15.000 euro, torneranno ad applicarsi le normali regole previste per quella specifica categoria reddituale.


La soglia dei 15.000 euro è quindi collegata alla natura sportiva dell'attività svolta nell'area del dilettantismo e non alla forma contrattuale scelta dalle parti.


(4) Cococo amministrativo-gestionali: confermata l'agevolazione IRAP fino a 85.000 euro

Il quarto punto riguarda l'IRAP. L'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021 prevede che i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrano alla determinazione della base imponibile IRAP.


Il dubbio riguardava le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale, che non costituiscono propriamente lavoro sportivo.


L'Agenzia fornisce un'interpretazione favorevole agli enti sportivi.


L'esclusione dalla base imponibile IRAP si applica anche ai compensi relativi alle co.co.co. amministrativo-gestionali, purché naturalmente ricorrano i requisiti previsti dalla normativa.


Per ASD e SSD si tratta di un chiarimento importante, considerando la frequenza con cui questa tipologia contrattuale viene utilizzata per attività amministrative e organizzative.


(5) Prestazioni sportive esenti IVA: possibile la dispensa dalla fatturazione e registrazione

La Circolare affronta poi un tema concernente l'IVA. L'art. 36-bis del D.L. 75/2023 prevede l'esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, quando:

  • sono rese da organismi senza scopo di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici;

  • sono rese nei confronti di persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.


L'Agenzia chiarisce che, per tali operazioni esenti, è possibile avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall'art. 36-bis del DPR 633/1972, previa opzione secondo quanto previsto dalla normativa.


Attenzione però: la dispensa riguarda le operazioni esenti.


Se l'ASD o la SSD effettua anche altre operazioni soggette ad IVA, per queste ultime rimangono fermi gli ordinari obblighi di fatturazione e registrazione.


Per gli enti che effettuano prevalentemente prestazioni sportive esenti IVA, questa possibilità può rappresentare una significativa semplificazione amministrativa.


(6) Cessione del contratto dell'atleta al professionismo: operazione soggetta ad IVA

Particolarmente interessante, soprattutto per le società calcistiche e per gli altri sport nei quali può verificarsi il passaggio di atleti dal dilettantismo al professionismo, è il sesto chiarimento.


L'Agenzia affronta il caso in cui una ASD o SSD ceda a una società professionistica il diritto alle prestazioni sportive di un atleta, ricevendo un corrispettivo.


Ci si chiedeva se questa operazione potesse essere considerata una prestazione "strettamente connessa con la pratica dello sport" e beneficiare quindi dell'esenzione IVA.


La risposta è negativa.


Secondo l'Agenzia, la cessione del contratto riguarda prevalentemente l'aspetto economico-finanziario dell'acquisizione dei diritti alle prestazioni dell'atleta e non costituisce una prestazione strettamente connessa alla pratica sportiva nel significato richiesto dalla disciplina IVA.


Il beneficiario effettivo dell'operazione, inoltre, non è l'atleta che pratica lo sport, ma la società professionistica che acquisisce il diritto alle sue prestazioni.


Di conseguenza, la cessione del contratto dell'atleta costituisce una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA e non beneficia dell'esenzione prevista per le prestazioni sportive.


(7) Raccolte fondi e attività commerciali connesse: agevolazione estesa espressamente anche alle SSD

L'ultimo chiarimento riguarda un'agevolazione forse meno conosciuta dai dirigenti sportivi, ma che può avere una notevole utilità pratica.


L'art. 25, comma 2, della legge 133/1999 prevede, a determinate condizioni, che non concorrano alla formazione del reddito imponibile alcuni proventi:

  • derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

  • derivanti da determinate raccolte pubbliche di fondi.


Nel 2026 il legislatore è intervenuto sulla disposizione aggiornandola alla nuova disciplina degli enti sportivi dilettantistici.


L'Agenzia conferma che l'agevolazione può oggi essere utilizzata sia dalle ASD sia dalle SSD, comprese quindi le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperativa.


Restano però alcune condizioni fondamentali.


L'ente deve avere optato per il regime fiscale previsto dalla legge 398/1991 e l'agevolazione può riguardare complessivamente non più di due eventi all'anno, entro il limite complessivo di 51.645,69 euro.


Per quanto riguarda le raccolte pubbliche di fondi, queste devono inoltre essere effettuate in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione secondo quanto previsto dalla normativa fiscale.


La novità normativa è in vigore dal 23 maggio 2026.


Si tratta di un chiarimento particolarmente utile per quelle società sportive che organizzano occasionalmente iniziative ed eventi finalizzati anche al reperimento di risorse economiche.


Cosa devono fare adesso ASD e SSD?

La Circolare n. 7/E non introduce una nuova riforma fiscale dello sport, ma fornisce indicazioni interpretative importanti su diversi aspetti della disciplina entrata in vigore negli ultimi anni.


Per presidenti e dirigenti sportivi, alcuni punti meritano particolare attenzione.


Innanzitutto, le SSD dovrebbero verificare attentamente il proprio statuto, perché la conformità alle disposizioni del D. Lgs. 36/2021 non significa automaticamente che siano presenti tutte le clausole necessarie per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 TUIR.


Sul fronte del lavoro e del volontariato, diventa invece ancora più importante tenere sotto controllo le somme complessivamente percepite durante l'anno dai singoli soggetti, soprattutto quando la stessa persona opera per più associazioni o società sportive.


La Circolare conferma inoltre due interpretazioni favorevoli al settore: la soglia fiscale di 15.000 euro si applica anche ai lavoratori sportivi subordinati e l'agevolazione IRAP fino a 85.000 euro riguarda anche le cococo amministrativo-gestionali.


Infine, sul fronte IVA, occorre distinguere attentamente le prestazioni sportive esenti dalle operazioni che, pur avendo origine nell'attività sportiva, conservano natura commerciale: è il caso, ad esempio, della cessione a una società professionistica del contratto relativo alle prestazioni di un atleta.


Verso una gestione sempre più consapevole della fiscalità sportiva

La Circolare conferma un dato ormai evidente: dopo la riforma dello sport, la gestione fiscale di una ASD o SSD richiede una lettura coordinata di norme civilistiche, sportive, lavoristiche e tributarie.


Non è quindi sufficiente limitarsi ai singoli adempimenti.


Statuto, inquadramento dei collaboratori, gestione dei volontari, IVA, attività commerciali e raccolte fondi costituiscono parti di un unico sistema che deve essere gestito in maniera coerente.


Per questo motivo, soprattutto in vista dell'avvio della nuova stagione sportiva, può essere utile effettuare un check-up complessivo della propria organizzazione, verificando che statuti, contratti, procedure e modalità di gestione amministrativa siano effettivamente allineati alla normativa oggi vigente.


Scarica la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell'Agenzia delle Entrate:


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