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IL NUOVO LAVORO AUTONOMO SPORTIVO NEL DILETTANTISMO

La Riforma del lavoro sportivo, differita al 1 luglio 2023, prevede la cancellazione delle collaborazioni sportive dilettantistiche e la qualificazione come lavoratori sportivi di tutti gli operatori che svolgono la loro prestazione sportiva a fronte di un corrispettivo, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico.


Infatti, l'art. 25, comma 2, D.lgs. 36/2021, prevede che "ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile".


Ciò significa che, nella pratica, occorrerà verificare caso per caso la sussistenza dei presupposti applicativi di una delle tre forme tradizionali di rapporto: subordinato, autonomo o co.co.co. (c.d. "parasubordinato"). Infatti, alla luce dei principi fondamentali che permeano la materia del diritto del lavoro, soprattutto in ambito qualificatorio, tale attività di inquadramento risulta imprescindibilmente ancorata alle concrete ed effettive modalità di svolgimento della prestazione. Sia la Corte di Cassazione che la Corte di Costituzionale hanno più volte ribadito che "al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura". Da ciò deriva la conseguenza "dell'indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali".


Nel contributo LAVORO SPORTIVO: SUBORDINAZIONE O AUTONOMIA? sono stati analizzati i presupposti delle due principali forme di rapporto di lavoro, ovvero quella dipendente e quella autonoma, mentre nell'articolo LE NUOVE CO.CO.CO. SPORTIVE: QUALI PRESUPPOSTI? sono stati presi in esame gli aspetti più rilevanti delle collaborazioni coordinate e continuative, secondo la nuova disciplina. Nell'ultimo contributo pubblicato, IL NUOVO LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO NEL DILETTANTISMO, sono state, infine, analizzate le principali caratteristiche del rapporto di lavoro dipendente.


In questa sede verranno brevemente analizzate le principali caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo sportivo nell'area del dilettantismo, inteso come esercizio di arti o professioni (lavoro a partita iva). In tale ipotesi il lavoratore sarà tenuto a emettere fattura nei confronti dell’ente committente, applicando il regime Iva proprio (ordinario o forfettario).


Per comodità si riportano i principali indici di autonomia della prestazione:

  • la libera scelta del lavoratore circa le modalità effettive della prestazione;

  • l'assenza di etero-direzione e potere disciplinare in capo al datore di lavoro, che in questo caso si configura come "cliente" del prestatore;

  • la mancata imposizione al lavoratore di un orario prestabilito di lavoro;

  • la determinazione del compenso in base alla professionalità e alla singola prestazione e non in base alle ore di lavoro.

Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi a partita iva dovranno essere iscritti alla Gestione Separata Inps. Pertanto, essi avranno facoltà di addebitare al committente una percentuale pari al 4% del compenso (rivalsa INPS), da indicare in fattura in aggiunta all’imponibile, a prescindere dal regime Iva adottato.


Per il professionista sportivo a partita iva si dovrà, in ogni caso:

  • escludere dall’imponibile previdenziale una quota dei compensi fino a 5.000 euro;

  • assoggettare al prelievo previdenziale la parte eccedente applicando l’aliquota:

    1. del 24%, per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie;

    2. del 25%, per coloro che non risultano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie (per questi ultimi si applicheranno anche le aliquote aggiuntive previste per la Gestione Separata Inps pari allo 0,72% di aliquota aggiuntiva destinata a finanziare la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale, cui si aggiunge l’aliquota contributiva aggiuntiva per la ISCRO pari allo 0,51%, per un totale pari all'1,23%).

Si ricorda, inoltre, che fino al 31 dicembre 2027 l’imponibile contributivo sarà ridotto del 50%.


Dal punto di vista fiscale, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiranno base imponibile per un importo complessivo annuo pari a 15.000 euro. Se l’ammontare complessivo dei compensi supererà il predetto limite concorrerà a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo (a questa parte si applicano le aliquote ordinarie Irpef e le addizionali regionali e comunali). Si ritiene che il lavoratore autonomo, in quanto titolare di partita Iva, sarà in ogni caso tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, assoggettando però a tassazione (secondo le regole ordinarie o quelle proprie del regime forfettario, a seconda dell’opzione effettuata) solo le componenti di reddito eccedenti la soglia di esenzione.


All'atto del pagamento il lavoratore dovrà rilasciare un’autocertificazione attestante il compenso complessivo percepito fino a quel momento.



Avv. Michele Margini

info@avvocatomargini.com


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