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IL NUOVO LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO NEL DILETTANTISMO

La Riforma del lavoro sportivo, differita al 1 luglio 2023, prevede la cancellazione delle collaborazioni sportive dilettantistiche e la qualificazione come lavoratori sportivi di tutti gli operatori che svolgono la loro prestazione sportiva a fronte di un corrispettivo, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico.


Infatti, l'art. 25, comma 2, D.lgs. 36/2021, prevede che "ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile".


Ciò significa che, nella pratica, occorrerà verificare caso per caso la sussistenza dei presupposti applicativi di una delle tre forme tradizionali di rapporto: subordinato, autonomo o co.co.co. (c.d. "parasubordinato"). Infatti, alla luce dei principi fondamentali che permeano la materia del diritto del lavoro, soprattutto in ambito qualificatorio, tale attività di inquadramento risulta imprescindibilmente ancorata alle concrete ed effettive modalità di svolgimento della prestazione. Sia la Corte di Cassazione che la Corte di Costituzionale hanno più volte ribadito che "al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura". Da ciò deriva la conseguenza "dell'indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali".


Nel contributo LAVORO SPORTIVO: SUBORDINAZIONE O AUTONOMIA? sono stati analizzati i presupposti delle due principali forme di rapporto di lavoro, ovvero quella dipendente e quella autonoma, mentre nel contributo LE NUOVE CO.CO.CO. SPORTIVE: QUALI PRESUPPOSTI? sono stati presi in esame gli aspetti più rilevanti delle collaborazioni coordinate e continuative, secondo la nuova disciplina.


In questa sede verranno brevemente analizzati le principali caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato sportivo nell'area del dilettantismo. La disciplina sostanziale del lavoro subordinato sportivo sarà unica e si applicherà sia al settore professionistico che a quello dilettantistico, con la differenza che nel professionismo il rapporto si presumerà a carattere subordinato, mentre nel dilettantismo si applicherà la presunzione di co.co.co. al ricorrere di alcuni specifici presupposti. Tuttavia, la presunzione potrà essere superata nel caso in cui il rapporto sia caratterizzato da forti indici di subordinazione.


Ai lavoratori subordinati sportivi non si applicheranno alcuni istituti previsti dallo Statuto di Lavoratori (ad es., l'art. 18) e da altre norme di settore, analogamente a quanto previsto tuttora dalla L. 91/1981 per gli sportivi professionisti. Il contratto di lavoro sportivo potrà contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni. Sarà consentita la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. Sarà altresì ammessa la cessione dei contratto, prima della scadenza, da una società ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano rispettati i regolamenti federali. Nel contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria / arbitrale, ma non potranno essere inserite clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà dello sportivo.


In assenza di disposizioni speciali di legge, a tutti i lavoratori sportivi si applicherà la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro, nonchè le norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.


Ai lavoratori subordinati sportivi si applicheranno le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di maternità previste dalla legislazione vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicheranno altresì le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare, con previsione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.


Ai lavoratori subordinati sportivi si applicheranno le tutele previste dalla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), nonchè le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).


I lavoratori subordinati sportivi dovranno essere iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, istituito presso l'INPS. Dal punto di vista contributivo saranno soggetti alle aliquote ordinarie (33% + 5,17% aliquote minori assistenziali) e agli stessi non si applicherà la soglia di esenzione (5.000,00 euro) prevista per autonomi e co.co.co. Pertanto, l'imponibile contributivo sarà costituito dall'intero ammontare del reddito. Ad essi non si applicherà nemmeno l'agevolazione del taglio del 50% dell'imponibile contributivo fino al 31.12.2027.


Tendenzialmente gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro subordinato sportivo resteranno quelli ordinari, non trovando applicazione il regime "semplificato" previsto per autonomi e co.co.co. I rapporti in esame dovranno comunque essere comunicati al Registro delle attività sportive.


Anche ai rapporti di lavoro subordinato sportivo si applicherà la soglia di esenzione fiscale dei 15.000,00 annui, nonchè l'obbligo, per il prestatore, di rilasciare, all'atto del pagamento, un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti fino a quel momento.


Per la disciplina di dettaglio e per la determinazione dei compensi dovrà essere utilizzato come riferimento il CCNL di settore.


Avv. Michele Margini

info@avvocatomargini.com


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