La Riforma del lavoro sportivo, differita al 1 luglio 2023, prevede la cancellazione delle collaborazioni sportive dilettantistiche e la qualificazione come lavoratori sportivi di tutti gli operatori che svolgono la loro prestazione sportiva a fronte di un corrispettivo, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico.
Infatti, l'art. 25, comma 2, D.lgs. 36/2021, prevede che "ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile".
Ciò significa che, nella pratica, occorrerà verificare caso per caso la sussistenza dei presupposti applicativi di una delle tre forme tradizionali di rapporto: subordinato, autonomo o co.co.co. (c.d. "parasubordinato"). Infatti, alla luce dei principi fondamentali che permeano la materia del diritto del lavoro, soprattutto in ambito qualificatorio, tale attività di inquadramento risulta imprescindibilmente ancorata alle concrete ed effettive modalità di svolgimento della prestazione. Sia la Corte di Cassazione che la Corte di Costituzionale hanno più volte ribadito che "al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura". Da ciò deriva la conseguenza "dell'indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali".
Inquadrare correttamente le prestazioni degli attuali collaboratori sportivi, in base alle nuove disposizioni, costituisce un'attività piuttosto complessa, alla luce della varietà delle discipline sportive, delle mansioni e delle diverse prestazioni a cui attualmente viene applicata la disciplina dei compensi sportivi.
In ogni caso, la distinzione di base da operare è quella fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, partendo dalle definizioni contenute nel codice civile. Ai sensi dell'art. 2094 c.c., "è prestatore di lavoro subordinato che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore"; mentre, secondo l'art. 2222 c.c., "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente", svolge attività di lavoro autonomo.
Nel lavoro subordinato la prestazione viene effettuate in favore del datore di lavoro, secondo le direttive e sotto la vigilanza di quest'ultimo, il quale assume il rischio d'impresa. Al contrario, la prestazione di lavoro autonomo viene svolta dal lavoratore in piena autonomia organizzativa e suo rischio, a beneficio esclusivo del "cliente".
La subordinazione comporta l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo di vigilanza e disciplinare del datore di lavoro. In altre parole, il lavoratore è sottoposto ad un vincolo di assoggettamento gerarchico all'interno dell'impresa.
Inoltre, negli anni la giurisprudenza ha elaborato diversi indici da cui si può desumere la natura subordinata della prestazione, fra cui:
l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
la continuità della prestazione;
la retribuzione determinata in misura fissa e parametrata alle ore di lavoro;
l'assenza di qualunque rischio economico in capo al lavoratore;
la mancanza di un'organizzazione propria del lavoratore che impiega quella del datore con l'utilizzo delle attrezzature dell'impresa.
Anche la volontà comune delle parti al momento della conclusione del contratto costituisce un'indice sull'effettiva natura del rapporto. Tuttavia, l'aspetto dirimente è costituito dalle concrete modalità di esecuzione e organizzazione dell'attività lavorativa. Ad esempio, se le parti hanno espressamente previsto nel contratto di voler escludere l'elemento della subordinazione, si può comunque ottenere la qualificazione in via giudiziale come lavoro subordinato, dimostrando che le concrete ed effettive modalità di svolgimento della prestazione presentano tutti i crismi della subordinazione (attività che può essere intrapresa anche in costanza di rapporto inquadrato come collaborazione sportiva). Ciò in ossequio al principio di effettività e di prevalenza della sostanza sulla forma.
Al contrario, costituiscono indici di autonomia:
la libera scelta del lavoratore circa le modalità effettive della prestazione;
l'assenza di etero-direzione e potere disciplinare in capo al datore di lavoro, che in questo caso si configura come "cliente" del prestatore;
la mancata imposizione al lavoratore di un orario prestabilito di lavoro;
la determinazione del compenso in base alla professionalità e alla singola prestazione e non in base alle ore di lavoro.
E le collaborazioni coordinate e continuative come si inseriscono in questa distinzione? L'argomento sarà oggetto di un successivo approfondimento!
Quale sarà il futuro inquadramento del tuo rapporto o di quello dei tuoi collaboratori? Subordinazione o autonomia?
Avv. Michele Margini
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