La professione del maestro di sci è regolata da una legge nazionale (L. 8 marzo 1991, n. 81) che detta i principi fondamentali per la legislazione delle Regioni in materia. Pertanto, l'ordinamento della professione in oggetto rientra fra le materie in cui Stato e Regioni hanno potestà legislativa concorrente. Ogni Regione ha emanato una normativa che, recependo i principi dettati dalla legge quadro nazionale, disciplina la professione nel rispetto delle specificità di ogni singolo contesto regionale.
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Viene definito maestro di sci "chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi".
L'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della Regione, dal rispettivo Collegio Regionale dei Maestri di Sci. L'iscrizione deve essere fatta nell'albo della Regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.

Peraltro, non risulta ancora chiaro se ai maestri di sci possa applicarsi o meno la nuova disciplina sul lavoro sportivo, poichè l'art. 25 del D. Lgs. 36/2021 stabilisce espressamente che "non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali".
Nel caso in esame gli albi sono tenuti dai Collegi regionali dei Maestri di Sci, facenti parte del Collegio Nazionale, organo di autodisciplina e autogoverno della professione. Occorre chiarire se l'abilitazione dei maestri di sci venga rilasciata all'interno o all'esterno dell'ordinamento sportivo, stante la compresenza, nel percorso formativo e nelle commissioni d'esame, di soggetti federali e regionali.
Oltre al possesso dei requisiti indicati nell'art. 4 della L. 81/1991, per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione occorre frequentare appositi corsi tecnico-didattico-culturali e superare i relativi esami finali. I suddetti corsi, della durata minima di 90 giorni effettivi, sono organizzati dalle Regioni, con la collaborazione dei Collegi, nonchè dagli organi tecnici della Federazione Italiana Sport Invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.
Ad oggi è richiesta altresì ai maestri di sci la conoscenza della nuova normativa sulle misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, introdotta dal D. Lgs. 40/2021, rientrante nel pacchetto di provvedimenti della recenti Riforma dello Sport.
La FISM deve definire ed aggiornare i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento, nonchè provvedere alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante altamente specializzato.
Le Regioni, dal canto loro, devono assicurare il rispetto, nei corsi formativi, dei criteri e dei livelli stabiliti dalla Federazione, al fine di garantire ai frequentatori un'effettiva parità di preparazione tecnica e didattica.

Recentemente sono stato contattato dal Presidente del Comitato Tutela Maestri di Sci (www.comitatomaestridisci.it), il quale mi ha informato di aver presentato delle segnalazioni alle Autorità competenti in merito a presunte irregolarità, in alcune Regioni, nella selezione degli enti formatori e nel loro accreditamento.
Un'altra questione di interesse giuridico riguarda la possibilità di esercitare in Italia per maestri di sci che hanno conseguito la licenza in uno Stato estero. La fattispecie è regolata dall'art. 12 della L. 81/1991, ma recentemente il TAR di Trento si è pronunciato su una vicenda che ha visto coinvolti alcuni maestri di sci italiani che avevano conseguito l'abilitazione fuori dall'Italia e che si erano visti negare l'autorizzazione dalla Provincia Autonoma di Trento a dare lezioni di sci a Pinzolo.
I Giudici Amministrativi hanno accolto il ricorso degli istruttori stabilendo che essi possono esercitare "in modo occasionale e temporaneo" e "in regime di libera prestazione" anche "all'interno di una scuola di sci italiana riconosciuta dalla Provincia di Trento sotto la diretta vigilanza e responsabilità del direttore della stessa". Per l'esercizio temporaneo in Italia il TAR ha ritenuto non necessario il superamento della PFC (prova di formazione comune), richiesto invece per l'esercizio dell'attività in via stabile. In quella sede sono stati condannati al pagamento delle spese legali in favore dei ricorrenti sia la Provincia che il competente Collegio, che si erano costituiti in giudizio.
Per eventuali segnalazioni o richieste di informazioni il Comitato per la Tutela della Professione è a disposizione di tutti gli interessati e può essere contattato via mail: codicedellosportivo@libero.it.
Come da accordi col Presidente, il sottoscritto è a disposizione degli iscritti al Comitato per eventuale supporto legale su tematiche inerenti la loro professione.
Avv. Michele Margini
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