Vincolo sportivo e minori: ottenuto il nulla osta dal Tribunale Federale FCI
- 18 mar
- Tempo di lettura: 3 min
Nel mondo dello sport dilettantistico, il tema del vincolo sportivo continua a rappresentare uno degli ambiti più delicati, soprattutto quando coinvolge atleti minorenni.
Recentemente ho assistito una famiglia in una vicenda particolarmente significativa, conclusasi con una decisione favorevole del Tribunale Federale della Federazione Ciclistica Italiana, che ha disposto il rilascio del nulla osta al trasferimento dell’atleta.
Una decisione che merita attenzione, perché ribadisce un principio fondamentale: il benessere dell’atleta viene prima di qualsiasi vincolo formale.
LA VICENDA
Il caso riguarda una giovane atleta tesserata per una società ciclistica dilettantistica. Nel corso della stagione sportiva, sono emerse criticità organizzative e gestionali rilevanti, che hanno inciso concretamente sulla possibilità della ragazza di praticare sport in modo sereno e adeguato.
In particolare:
carenze logistiche della società;
difficoltà nella partecipazione alle gare di rilievo nazionale;
mancanza di adeguato supporto tecnico;
episodi che hanno inciso negativamente sulla crescita sportiva dell’atleta.
Come ho descritto nel ricorso, la situazione aveva generato anche un progressivo deterioramento del rapporto fiduciario tra la famiglia e la società. Nonostante ciò, la società si era opposta al rilascio del nulla osta, impedendo di fatto il trasferimento della minore verso un ambiente più idoneo.
IL RICORSO AL TRIBUNALE FEDERALE
A fronte del diniego, la famiglia ha deciso di rivolgersi alla giustizia sportiva, proponendo ricorso, tramite il sottoscritto, per lo scioglimento del vincolo per giusta causa. In ambito FCI, il Tribunale Federale è competente, fra le altre cose, anche "sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza" (art. 32, comma 5, lett. f), Reg. di Giustizia).
Nel ricorso è stato evidenziato un principio centrale: la libertà di praticare attività sportiva e il benessere psico-fisico dell’atleta devono prevalere su qualsiasi rigidità regolamentare.
Un principio che trova fondamento anche nella normativa statale (D. Lgs. 36/2021) e nei principi generali dell’ordinamento sportivo.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Il Tribunale Federale FCI ha accolto il ricorso, riconoscendo la fondatezza delle ragioni della famiglia.
Nel provvedimento si legge che:
non vi erano spazi per una ripresa di rapporti sereni fra atleta e società sportiva;
il diniego del trasferimento in un altro sodalizio aveva comportato per la famiglia un accrescimento dei sacrifici per garantire lo svolgimento dell'attività sportiva della figlia;
il mancato trasferimento aveva inciso negativamente sulla serenità dell’atleta, aumentando il suo senso di scoramento.
Soprattutto, il Tribunale ha affermato un passaggio molto importante: il nulla osta deve essere concesso “al fine di garantire lo sviluppo psico-fisico della minore”. Di conseguenza, è stato autorizzato il trasferimento dell’atleta ad altra società.
Questa pronuncia conferma un orientamento sempre più chiaro della giustizia sportiva, secondo cui il vincolo sportivo non è un limite assoluto e invalicabile. Nelle situazioni di conflitto, infatti, prevale l’interesse dell’atleta, soprattutto se minorenne. Le società sportive devono, pertanto, operare in modo coerente con la loro funzione educativa e formativa. In altre parole, lo sport non può trasformarsi in un contesto che limita la crescita personale dell’atleta.
Nel provvedimento il Tribunale ha, altresì, precisato che lo svincolo dell’atleta non pregiudica i diritti della società di appartenenza, alla quale resta riconosciuto il diritto di ottenere i contributi previsti dalla normativa federale in caso di trasferimento.
SCARICA IL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE FEDERALE FCI:
Questa vicenda rientra in una delle attività che seguo con maggiore attenzione: la tutela degli atleti (e delle loro famiglie) nei rapporti con le società sportive (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE).
Mi occupo, in particolare, di:
vincolo sportivo e trasferimenti;
richieste di nulla osta;
contenzioso davanti agli organi di giustizia sportiva;
tutela dei minori nello sport.
Se ti trovi in una situazione simile, è importante intervenire in modo tempestivo e con una strategia adeguata. Il caso in esame dimostra che il sistema della giustizia sportiva può funzionare, ma anche che è fondamentale far valere i propri diritti con strumenti giuridici adeguati, soprattutto quando in gioco c’è la crescita di un giovane atleta.
Margini Sports Law
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