Nella giornata di ieri, 31 maggio 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 71, contenente "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca".
Per consultare il testo ufficiale, clicca qui.
La parte che riguarda lo sport (Capo I) viene intitolata "Misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale". L'art. 1 prevede modifiche alle regole sui mandati dei Presidenti degli Organismi sportivi istituzionali. L'art. 2 introduce nel D. Lgs. 36/2021, all'art. 13-bis, la disciplina della "Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche", che tanto ha fatto discutere gli addetti ai lavori nei giorni scorsi.
L'art. 3 prevede disposizioni in materia di lavoro sportivo:
Innanzitutto, viene previsto che i dipendenti pubblici titolari di rapporti di lavoro sportivo che prevedano un compenso fino a 5000 euro annui non debbano più chiedere l'autorizzazione alla propria Pubblica Amministrazione di appartenenza, ma debbano solamente effettuare una comunicazione preventiva (come per i volontari sportivi);
Inoltre, sempre per i pubblici dipendenti titolari di rapporti di lavoro sportivo, a prescindere dal compenso percepito, viene previsto che la società sportiva datrice di lavoro debba comunicare alla Pubblica Amministrazione a cui appartiene il lavoratore l'importo dei compensi erogati "entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente";
Viene abrogata la lett. a) dell'art. 53, comma 2, TUIR, la quale disponeva che si consideravano redditi da lavoro autonomo, fra gli altri, anche "i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36". Sulla portata di tale abrogazione si attende un chiarimento da parte degli organi competenti.
Infine, viene modificata la modalità con cui i volontari sportivi possono ricevere rimborsi spesa da parte dei sodalizi per i quali svolgono l'attività: vengono eliminate le modalità di rimborso a analitico (a pie' di lista) e auto-certificato (fino a 150 euro al mese) per prestazioni rese al di fuori del Comune di residenza e viene introdotto il rimborso forfettario, disciplinato nel modo che segue:
può essere riconosciuto per spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza;
può essere erogato nel limite complessivo di 400 euro mensili;
le spese devono essere effettuate "in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.";
dal tenore letterale della norma pare che spetti agli enti sportivi istituzionali (Federazioni, ecc.) deliberare "sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso" e non alle società e associazioni sportive, come avveniva in precedenza per il rimborso autocertificato. Tuttavia, non si può escludere che vi sia un errore materiale nella stesura della disposizione, anche se, avendo ancorato il nuovo rimborso a "manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti" dagli enti affilianti, potrebbe essere coerente il fatto di aver affidato a quest'ultimi il "potere" di deliberare su attività e spese rimborsabili secondo il nuovo regime;
per i volontari che ricevono tale forma di rimborsi, i sodalizi devono "comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo";
viene stabilito che i rimborsi forfettari "non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis [del D. Lgs. 36/2021] e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonchè dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6 [del D. Lgs. 36/2021]". In altre parole, di detti importi si tiene conto ai fini del calcolo della soglia di imponibilità previdenziale (5000 euro annui) e di quella fiscale (15000 euro). Pertanto, viene configurata una natura ibrida di tale rimborso: da un lato, esso non concorre a formare il reddito del percipiente; dall'altro, invece, viene equiparato al reddito da lavoro sportivo per quanto riguarda il calcolo delle soglie di imponibilità fiscale e previdenziale.
Per ciò che concerne la nuova disciplina dei volontari sportivi, chi scrive ritiene che il riferimento ai soli eventi e manifestazioni sportive sia troppo restrittivo, rischiando di escludere, ad esempio, tutti quei volontari che prestano la loro attività durante gli allenamenti settimanali. Pertanto, la formula utilizzata dal legislatore dovrebbe essere più ampia e generale.
Anche la natura ibrida del rimborso forfettario, di cui si diceva poc'anzi, desta non poche perplessità, oltre che a rilevanti complicazioni dal punto di vista pratico.
Infine, conferire agli enti affilianti la prerogativa di deliberare sulle spese e sulla attività rimborsabili con la nuova modalità potrebbe portare a delle disomogeneità tra le varie discipline, oltre ad allungare i tempi di attuazione della nuova disciplina.
Si auspica, pertanto, che in fase di conversione in legge il provvedimento possa essere migliorato.
Infine, l'art. 4 del Decreto Legge 71 prevede disposizioni in merito alla Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) e l'art. 5 prevede norme in materia di gestione contabile e finanziaria delle società professionistiche di calcio.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Avv. Michele Margini
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