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Calciatore dilettante ottiene il pagamento dei compensi: accolto il ricorso davanti al Collegio Arbitrale FIGC-LND/AIC

  • 6 giorni fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Nel mondo del calcio dilettantistico capita ancora troppo spesso che i calciatori non ricevano integralmente i compensi pattuiti con le società sportive. Molti atleti, per timore di compromettere i rapporti con l’ambiente calcistico o perché non conoscono i propri diritti, rinunciano ad agire. Altri provano a tutelarsi autonomamente, ma si scontrano con procedure tecniche e formalità che possono compromettere l’esito della vertenza.


È proprio ciò che è accaduto in una recente controversia definita dal Collegio Arbitrale FIGC-LND/AIC, nella quale ho assistito un calciatore dilettante titolare di un contratto di cococo, ottenendo la condanna della società al pagamento delle somme dovute.


Il caso

Il calciatore aveva sottoscritto con una ASD un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sportiva per la stagione 2024/2025, con un compenso complessivo di euro 2.400,00. Nel corso della stagione, tuttavia, la società aveva corrisposto soltanto parte dei compensi pattuiti, lasciando un residuo insoluto pari ad euro 600,00.


Dopo la messa in mora rimasta senza risposta, il calciatore aveva inizialmente tentato di agire autonomamente, depositando un primo ricorso che però era stato dichiarato improcedibile per vizi formali. Successivamente il tesserato si è rivolto al sottoscritto per essere assistito nella riproposizione della vertenza arbitrale.


L’importanza dell’assistenza legale specializzata

Questo caso dimostra un aspetto molto importante: anche quando il diritto del calciatore è evidente, errori procedurali o formali possono rallentare o compromettere la tutela dei propri crediti. Le procedure arbitrali sportive, infatti, hanno regole specifiche, termini e formalità che devono essere rispettati con precisione.


Nel caso concreto, il primo ricorso – presentato senza assistenza legale – era stato dichiarato improcedibile. Solo attraverso una corretta impostazione tecnico-giuridica della vertenza è stato possibile ottenere il riconoscimento delle somme dovute. Affidarsi ad un professionista che conosce il diritto sportivo e le procedure FIGC/LND significa evitare errori che possono costare tempo, denaro e ulteriori difficoltà.


La decisione del Collegio Arbitrale

Nel procedimento arbitrale, la società resistente non si è nemmeno costituita né ha contestato l’inadempimento. Il Collegio ha quindi accolto la domanda del calciatore, riconoscendo la fondatezza della pretesa creditoria e condannando la ASD al pagamento della somma di euro 600,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.


Particolarmente significativa è la motivazione del lodo, nella quale il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui il creditore che agisce per l’adempimento deve semplicemente provare il contratto, mentre spetta alla controparte dimostrare l’avvenuto pagamento.


La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese della procedura arbitrale e delle spese di assistenza legale.


Il lodo è inappellabile e immediatamente esecutivo. L'art. 94-ter NOIF prevede, infine, che "il pagamento ai/alle calciatori/calciatrici, agli/alle allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza".


Scarica il lodo 👇


Tutela dei calciatori e recupero compensi nel dilettantismo

Negli ultimi anni il lavoro sportivo dilettantistico è cambiato profondamente, ma restano ancora numerosi casi di compensi non pagati, accordi economici non rispettati, interruzioni arbitrarie dei rapporti e, in generale, di problematiche contrattuali tra società e tesserati.


I calciatori dilettanti hanno strumenti concreti per tutelarsi, ma è fondamentale agire correttamente, nei tempi previsti e secondo le modalità previste dalle norme federali, dall'Accordo Collettivo Nazionale e dal Regolamento del Collegio Arbitrale.



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