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CALCIATORI DILETTANTI E CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO: COME RECUPERARE I COMPENSI NON PAGATI

  • Immagine del redattore: michelemargini
    michelemargini
  • 30 giu
  • Tempo di lettura: 2 min

Oggi, 30 giugno, è l'ultimo giorno della stagione sportiva 2024/25. Dal punto di vista contrattuale ed economico, la giornata odierna segna il discrimine fra le società che hanno pagato "in tempo" tutti i compensi sportivi e quelle che, invece, non l'hanno fatto.


Viste le numerose richieste di informazioni pervenute al sottoscritto in questi giorni, si è deciso di predisporre questo breve contributo sul punto.


L'art. 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale FIGC - LND - AIC per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo prevede che il compenso pattuito nel contratto:

  • nei campionati dilettantistici nazionali (Serie D), debba essere corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo;

  • nei campionati dilettantistici regionali e provinciali (dall'Eccellenza in giù), pur maturando in ratei mensili di pari importo, può essere corrisposto nei termini indicati dalle parti nel contratto medesimo.

In entrambi i casi, è previsto che, in caso di mancato pagamento per oltre un mese rispetto alla data fissata per la corresponsione del compenso (e dei premi), il calciatore possa mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.


Peraltro, la lettera di messa in mora deve essere inviata - per conoscenza - anche all'istituzione organizzatrice del campionato a cui partecipa la prima squadra della società, sempre a mezzo pec o strumento equipollente. Questo è un punto fondamentale perché, grazie alla suddetta comunicazione, la Federazione viene a conoscenza della posizione debitoria del sodalizio e può bloccarne l'iscrizione ai campionati della stagione successiva.


Lo schema di contratto di lavoro sportivo federale prevede, per i campionati dilettantistici regionali e provinciali, uno spazio in cui inserire i termini di pagamento dei compensi e la clausola finale secondo cui quest'ultimi devono essere corrisposti "comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento", cioè entro il 30 giugno.


Nel caso in cui l'inadempimento si protraesse oltre il termine contenuto nella lettera di messa in mora, il calciatore può proporre ricorso al Collegio arbitrale appositamente istituito, che decide - con lodo irrituale e con una procedura piuttosto snella - in merito alla fondatezza della domanda e, in caso di accoglimento, condanna la società a versare il dovuto, oltre interessi e spese.


Per poter procedere è necessario essere in possesso del proprio contratto depositato in Federazione e, prima di inviare la lettera di messa in mora, occorre verificare i termini di pagamento previsti nel contratto stesso.


Avv. Michele Margini



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