In generale, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non dispone di una disciplina legale specifica; pertanto, il suo contenuto viene stabilito liberamente dalle parti all'interno del perimetro di regole definito per il settore di interesse.
Nello sport dilettantistico, le regole generali sono definite dalle disposizioni in materia di lavoro sportivo, contenute negli artt. 25 e s.s. D. Lgs. 36/2021 e s.m.i., integrate eventualmente da norme di natura sportiva (ad es., regolamenti federali) o previste dalla contrattazione collettiva (ad es., CCNL o accordi collettivi specifici per singole discipline).
Durante la mia attività di CHECK-UP, oltre alla frequente problematica relativa alla confusione fra soci e tesserati e alla totale inidoneità di Modelli organizzativi "fatti in casa" con dei copia-incolla da internet, spesso mi vengono sottoposti contratti di cococo carenti di alcuni elementi importanti o contenenti clausole di dubbia legittimità , probabilmente perché scopiazzati dal web e/o fatti controllare dal cugino di un dirigente iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza e poi ritiratosi al secondo anno (si scherza eh...).
Al netto di alcuni fac-simile federali redatti nel modo corretto (ad. es., quelli della FIGC), sul web è molto difficile reperire bozze contrattuali "inattaccabili". A proposito di "inattaccabile": scopri il SERVIZIO LEGAL ADVICE 2025, studiato per proteggere, rafforzare e sviluppare la tua società sportiva.
Tornando a noi, ecco quali sono le clausole che, a mio parere, dovrebbero essere sempre presenti - a tutela di entrambe le parti - e che, in molti casi, non vengono inserite o vengono disciplinate in maniera superficiale:
l'incarico affidato e - ove necessario - la relativa qualifica federale;
la natura autonoma del rapporto e il necessario coordinamento con il committente;
la presenza o meno di altra copertura previdenziale;
gli impegni del collaboratore, dal punto di vista etico e comportamentale;
l'impegno, da parte del collaboratore, a rilasciare l'autocertificazione di cui all'art. 36, comma 6-bis, D. Lgs. 36/2021 e s.m.i.;
la presa visione, da parte del collaboratore, delle Safeguarding Policy adottate dalla società e la dichiarazione d'impegno a rispettarle eventuali condotte lesive delle stesse;
la dichiarazione in materia di precedenti penali e l'autorizzazione a richiedere il proprio casellario giudiziale, ove necessario;
la durata del contratto e il rapporto col tesseramento;
la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto;
la possibilità di risolvere consensualmente il contratto;
la disciplina del rapporto e la regolamentazione del compenso pattuito in caso di infortunio (sportivo o extra-sportivo) o malattia o impossibilità (temporanea o definitiva) a svolgere la prestazione da parte del collaboratore;
il Foro competente in caso di controversie e l'eventuale clausola compromissoria;
l'avvenuta definizione di tutte le pretese reciproche delle parti contrattuali;
l'informativa privacy e il relativo consenso;
l'indicazione delle c.d. "clausole vessatorie" e la relativa "doppia sottoscrizione".
Il contratto che utilizzi le contiene tutte?
Avv. Michele Margini
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