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ASD GIA' ISCRITTA AL RASD E RICHIESTA DI PERSONALITA' GIURIDICA: COME FARE?

  • Immagine del redattore: michelemargini
    michelemargini
  • 27 nov 2024
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 3 dic 2024

Com'è noto, la Riforma dello Sport (art. 14 D. Lgs. 39/2021) ha previsto la possibilità per le ASD di richiedere la personalità giuridica in deroga alla procedura ordinaria di cui al DPR 361/2000.


L'acquisto della personalità giuridica comporta il conseguimento dell'autonomia patrimoniale perfetta, ovvero la netta distinzione fra il patrimonio dell'associazione e quello degli amministratori (in particolare, del Presidente), i quali non rispondono più in solido per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell'ente.


Il caso più frequente che ho riscontrato nella pratica riguarda la richiesta da parte di un'ASD già iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Per questa fattispecie, la legge prevede che il notaio debba "richiedere direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica".

Il Regolamento del RASD specifica, all'art. 11, comma 2, lett. b), che "il notaio, verificata la documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della personalità giuridica, richiede direttamente al Registro l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell’allegato 1 del presente Regolamento".


Ai fine dell'ottenimento della personalità giuridica, deve sussistere un preciso requisito patrimoniale: la sussistenza di un patrimonio non inferiore a 10.000 euro. La legge (art. 14, comma 3-ter, D. Lgs. 39/2021) e il Regolamento del RASD (art. 11, comma 1), specificano che deve trattarsi "di una somma liquida e disponibile". Tuttavia, "se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'atto costitutivo".

Viene stabilito che "tale relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da associazione già costituita, anche se il patrimonio è composto solo da denaro". Tuttavia, "la relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l'organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell'atto".


Ed è proprio quest'ultima circostanza quella che si verifica maggiormente nella prassi: il sodalizio redige la situazione patrimoniale e un revisore esterno (solitamente il commercialista di fiducia) ne attesta la corretta compilazione, senza la necessità di effettuare una relazione giurata di stima.


Pertanto, occorrerà convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito alla richiesta di personalità giuridica. All'Assemblea dovrà essere presente il notaio che si occuperà di redigere il verbale e verificare la regolarità dell'Assemblea medesima. Una volta che l'Assemblea avrà deliberato positivamente, il notaio raccoglierà tutti i documenti necessari (compresa l'attestazione del revisore) e, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, richiederà l'inserimento dell'ASD fra quelle con personalità giuridica, attraverso la piattaforma telematica del CNN, collegata con il RASD.


Documenti allegati:

  • Documento della Commissione Terzo Settore del CNN "Le Associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica e il nuovo RASD":


Avv. Michele Margini



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