Spesso nelle associazioni sportive dilettantistiche si fa confusione tra soci e tesserati, sovrapponendo le due figure come se fossero la stessa cosa. Si tratta di una circostanza che personalmente ho rilevato diverse volte, anche durante l'attività di CHECK-UP effettuata in questi mesi.
In realtà si tratta di due figure ben distinte, con caratteristiche e prerogative molto diverse.
Il SOCIO è un soggetto interessato a far parte della compagine associativa, condividendone principi e scopi. Il rapporto associativo si instaura con la relativa domanda di ammissione, effettuata secondo le modalità indicate nello statuto, e si perfeziona al momento della delibera di accoglimento della predetta domanda da parte del Consiglio Direttivo.
Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, salvo i caso di morte, recesso o esclusione. Risultano illegittime quelle previsioni statutarie che prevedono casi di "decadenza automatica" del socio (ad es., in caso di morosità nel pagamento della quota associativa), poichè l'esclusione dello stesso deve sempre avvenire in forza di una delibera ad hoc del Consiglio Direttivo.
Peraltro, i benefici fiscali di cui all'art. 148 TUIR sono applicabili e riconoscibili alle ASD a condizione che lo statuto associativo preveda, tra gli altri, "una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa" (art. 148, comma 8, lett. c), TUIR).
Il rapporto associativo è bilaterale, ovvero sussistente fra socio e associazione, ed è regolato dall'autonomia privata, la cui espressione principale è costituita dallo statuto.
Il TESSERATO, diversamente, è un soggetto interessato a svolgere unicamente la disciplina sportiva praticata dall'associazione. Il rapporto di tesseramento ha natura trilaterale, poichè coinvolge, oltre al tesserato e al sodalizio, anche l'Ente affiliante di riferimento (FSN, EPS, DSA). La durata del rapporto è regolata dalle norme federali in materia di vincolo sportivo. Ad oggi, la durata non può essere superiore a due anni (si veda, in proposito, l'art. 41, comma 1, D.L. 75/2023 conv. con mod. dalla L. 112/2023), fatta salva una durata maggiore del contratto di lavoro sportivo pluriennale.
Il tesseramento consente l'ingresso del soggetto interessato all'interno dell'ordinamento sportivo ed è l'unico istituto che consente di praticare le attività del mondo sportivo istituzionale.
Peraltro, si tratta di un istituto che per la prima volta trova una sua disciplina legislativa specifica negli artt. 15 e 16 D. Lgs. 36/2021. Il primo comma dell'art. 15 stabilisce, infatti, che: "Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva".
Dunque è il tesseramento che può essere rinnovato annualmente, non il rapporto associativo. Nulla vieta che la stessa persona rivesta entrambe le qualifiche, a patto che effettivamente siano presenti i requisiti di entrambe le figure.
Pertanto, considerare i tesserati automaticamente anche soci dell'associazione - come spesso avviene - è un errore sia logico che giuridico. Occorre che l'associazione disponga di una base associativa diversa dall'insieme dei tesserati.
Solo i soci sono effettivamente interessati alla vita associativa e solo ad essi può essere richiesta, ad esempio, la partecipazione alle assemblee.
Inoltre, non esiste una proporzione precisa, fissata ex lege, tra il numero di soci e quello dei tesserati. Le associazioni solo libere di organizzarsi in modo autonomo, in base alle proprie specificità ed esigenze. Tuttavia deve essere rispettato il c.d. principio della porta aperta, finalizzato a garantire che la compagine associativa sia sempre formata da persone che si riconoscono negli scopi statutari, evitando così la cristallizzazione di situazioni di potere interno.
Solo in questo modo può essere garantito, nella sostanza, il principio di democraticità richiesto dalla legge, che si esplica, ad esempio, nella regolare convocazione delle assemblee, nella presenza di un numero congruo di soci, nel coinvolgimento di tutti i soci iscritti, nel regolare svolgimento delle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme statutarie sull'ingresso e sull'uscita dei soci, ecc.
Pertanto, si consiglia a tutte le associazioni, che considerano i loro tesserati anche soci in via automatica, di porre rimedio a tale situazione.
Avv. Michele Margini
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