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I MODELLI ORGANIZZATIVI E LE POLITICHE DI SAFEGUARDING NELLO SPORT

L'art. 16 del D. Lgs. 39/2021 ("Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport") ha introdotto l'obbligo, per FSN, EPS, DSA e AB, di redigere le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Gli enti affilianti hanno dovuto adempiere a tale obbligo entro il 31 agosto dell'anno scorso, ovvero entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del sopra citato decreto, avvenuta il 31 agosto 2022.


Un secondo obbligo, derivante dal primo, è stato previsto per tutte le società e associazioni sportive, le quali, entro un anno dalla comunicazione delle Linee Guida dell'ente affiliante, devono predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonchè codici di condotta ad esse conformi.


I sodalizi inadempienti verranno sanzionati secondo le procedure disciplinari adottate dagli organismi affilianti.


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Inoltre, l'art. 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021, prevede che, con un decreto ministeriale attuativo, da emanarsi entro il 1° luglio di quest'anno, vengano introdotte norme specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte dei sodalizi sportivi, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, da comunicare all'ente affiliante, al fine di contrastare ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Ai minori che praticano attività sportiva si applicano le disposizioni del D. Lgs. 39/2014, recante attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.


Con delibera n. 255 del 25 luglio 2023 la Giunta del CONI ha istituito l'Osservatorio Permanente per le politiche di Safeguarding, dettando altresì i principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, a cui si sono ispirati gli organismi affilianti nella redazione delle Linee Guida di cui all'art. 16 del D. Lgs. 39/2021.


Fra i principi dettati dall'Osservatorio, è prevista la nomina, per ogni sodalizio, di un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (c.d. "Responsabile Safeguarding"), le cui funzioni e

responsabilità dovranno essere previste dal modello organizzativo, unitamente ai requisiti e alla procedura per la sua nomina. I modelli dovranno garantirne, altresì, la competenza, l'autonomia e l'indipendenza, anche rispetto alla compagine societaria. Il Responsabile Safeguarding dovrà svolgere, all'interno delle società sportive, funzioni di vigilanza circa il rispetto e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta e sarà l'organo deputato a ricevere eventuali segnalazioni di condotte potenzialmente lesive delle norme di safeguarding e a svolgere attività di indagine interna.


La struttura delle Linee Guida emanate dagli enti affilianti prevede, in linea generale, i seguenti aspetti:

  • La definizione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione da prevenire e contrastare;

  • L'indicazione dei diritti e dei doveri dei tesserati;

  • Il contenuto minimo del modello organizzativo;

  • La necessità di prevedere adeguate misure e presidi di prevenzione e gestione dei rischi;

  • La necessità di prevedere adeguate misure di contrasto dei comportamenti lesivi, nonchè la procedura di segnalazione e di gestione della stessa;

  • L'indicazione degli obblighi informativi nei confronti dei tesserati;

  • Il contenuto minimo dei codici di condotta.


Dunque, sulla base delle Linee Guida degli organismi affilianti e dei principi dell'Osservatorio Permanente del CONI, ogni società e associazione sportiva deve predisporre il proprio modello organizzativo e il proprio codice di condotta, sulla base delle caratteristiche dimensionali e organizzative e della struttura del sodalizio, nonchè delle discipline sportive praticate.


I passaggi per la predisposizione di un modello (e di un codice) efficace possono essere così sintetizzati:


(a) Fase di studio del contesto associativo e sportivo

In primo luogo, occorre approfondire la realtà del sodalizio, sia dal punto di vista organizzativo e dimensionale sia dal punto di vista della disciplina sportiva praticata, analizzando i rischi connessi a quest'ultima e acquisendo altresì informazioni su eventuali pregresse criticità inerenti a condotte rilevanti sotto l'aspetto del safeguarding.

Pertanto, è necessario esaminare i documenti associativi, l'eventuale codice etico presente, le procedure e le prassi interne, la contrattualistica applicata dal sodalizio, i documenti rilevanti dell'ente affiliante, gli eventuali casi precedenti di violazione della safeguarding policy.

A tali fini, è indispensabile, per il consulente incaricato di redigere il modello, effettuare interviste con i rappresentanti del club e gli eventuali referenti interni per ogni settore organizzativo, accedere presso la sede sociale e l'impianto sportivo ed acquisire ogni altra informazione utile allo scopo.


(b) Fase del risk assesment

La seconda fase è finalizzata all'identificazione delle "attività a rischio", ovvero quegli ambiti in cui sussiste un pericolo di commissione di condotte di abuso, violenza o discriminazione. Successivamente occorre verificare se e in che misura i presidi di controllo eventualmente esistenti siano in grado di prevenire adeguatamente le attività a rischio, proponendo altresì gli interventi necessari per migliorare l'efficacia dei suddetti presidi.

Le misure di prevenzione e controllo da prendere in considerazione si identificano, ad esempio, con le varie policy e procedure previste per la regolamentazione di una specifica attività, con l'attribuzione di compiti e responsabilità a determinati soggetti, con le iniziative formative e informative, con eventuali strumenti di supporto (procedura di segnalazione delle violazioni e gestione delle stesse) e tutela (ad es. assistenza psicologica e legale per i tesserati vittime di abusi), con un sistema disciplinare e sanzionatorio.


(c) Fase di redazione del modello organizzativo e del codice di condotta

Esaurite la fase di studio e quella del risk assesment, non resta che redigere il modello organizzativo e il codice di condotta. Il modello deve contenere i riferimenti normativi, gli scopi, le metodologie adottate per la sua predisposizione, i riferimenti ai principi dell'Osservatorio del CONI e alle Linee Guida dell'ente affiliante, le attività a rischio e le relative misure di prevenzione e controllo. Peraltro, è opportuno che il modello contenga altresì una parte dedicata al Responsabile Safeguarding, che ne disciplini l'attività, nonchè una sezione relativa al sistema disciplinare interno.

Il codice di condotta deve illustrare i principi a cui deve ispirarsi l'attività di ogni singolo tesserato, le sanzioni in caso di mancato rispetto di tali principi e le tutele per la parte offesa dalle condotte lesive.


La normativa e gli istituti testé analizzati ricordano indubbiamente la disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativo-penale degli enti in caso di commissione di reati da parte di soggetti ad essi riconducibili, posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli enti medesimi. Secondo tale normativa, al fine di prevenire la commissione dei c.d. "reati presupposto" o quantomeno di evitare sanzioni per la persona giuridica in caso di commissione di illeciti penali, gli enti possono dotarsi di un modello organizzativo e di gestione della propria attività.


Si può, pertanto, sostenere che i modelli organizzativi sportivi siano una riproduzione, in un ambito più circoscritto, del c.d. "modelli 231". Peraltro, anche la procedura per la loro realizzazione è pressochè analoga e il Responsabile Safeguarding non è altro che l'omologo dell'Organismo di Vigilanza (ODV). La predisposizione di un modello sportivo di prevenzione completo ed efficace, inoltre, può senz'altro giovare al sodalizio, in termini di esenzione da responsabilità, in caso di commissione di un reato da parte di un soggetto facente parte della compagine sociale.

L'art. 16, comma 4, del D. Lgs. 39/2021 stabilisce che gli organismo sportivi già dotati di un "modello 231" debbano integrarlo sulla base della nuova normativa sportiva in tema di safeguarding policy.


Vista la delicatezza del tema e le tempistiche necessarie per elaborare un modello organizzativo, in qualità di consulente, mi permetto di consigliare a tutte le società e associazioni sportive di attivarsi il prima possibile. Per le realtà più strutturate (penso ad esempio a società con tanti tesserati o che gestiscono impianti di notevoli dimensioni, piscine, palestre, ecc.) il momento potrebbe essere propizio per valutare l'opportunità di adottare un modello ex D. Lgs. 231, integrato con le disposizioni sulla parte sportiva.


A breve usciranno dei webinar informativi sul punto, che sto contribuendo ad organizzare, relativi ai modelli organizzativi e alla sicurezza sul lavoro, argomento senz'altro connesso con il primo, soprattutto per quanto riguarda il tema della responsabilità in capo ai datori di lavoro, nel caso di specie le società e associazioni sportive.


Stante la rilevanza, la specificità e la delicatezza di tali aspetti, anche i consulenti dei club dovrebbero essere formati sul tema, non solo al fine di predisporre il modello, ma anche allo scopo di ricoprire il ruolo di Responsabile Safeguarding. Per questo motivo, in queste settimane sto seguendo due corsi di aggiornamento molto interessanti: il primo organizzato da Cassa Forense sui modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 e il secondo, organizzato dall'Ente di Promozione PGS, sui nuovi modelli organizzativi sportivi.


Avv. Michele Margini



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