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AGGRESSIONI AGLI ARBITRI: ARRIVA L'EQUIPARAZIONE AI PUBBLICI UFFICIALI

  • Immagine del redattore: michelemargini
    michelemargini
  • 9 lug
  • Tempo di lettura: 3 min

Il Decreto Legge 30 giugno 2025 n. 96, entrato in vigore il 1° luglio scorso, ha modificato la rubrica dell'articolo 583-quater del codice penale: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonchè agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali», prevedendo altresì che le sanzioni previste per le lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza siano applicabili anche nel caso in cui la condotta delittuosa sia posta in essere «in occasione delle manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse».


Pertanto, a chi cagiona una lesione ad un arbitro, si applicano le seguenti pene:

  • lesione lieve: reclusione da due a cinque anni;

  • lesione grave: reclusione da quattro a dieci anni;

  • lesione gravissima: reclusione da otto a sedici anni.


Ai sensi di quanto previsto dall'art. 583 del codice penale:

  • la lesione è grave «se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni» oppure «se il fatto produce l'indebolimento permanente di un organo»

  • la lesione è gravissima «se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella»


Nell'ipotesi di lesioni lievi (con prognosi sotto i quaranta giorni) la procedibilità è a querela della persona offesa. In caso di lesioni gravi o gravissime, la procedibilità è d'ufficio: significa che il procedimento penale viene celebrato anche in assenza di querela o nel caso in cui quest'ultima venga presentata e poi ritirata.


Si sottolinea che, viste le cornici edittali di pena previste, il rito alternativo della messa alla prova, che consentirebbe di addivenire, a determinate condizioni, ad una sentenza di proscioglimento, non sarebbe esperibile.


Oltre alla vicenda penalistica, fatti del genere avrebbero senz'altro altri tipi di ricadute se commessi da soggetti tesserati. Azioni di quel tipo avrebbero senz'altro rilevanza anche per l'ordinamento sportivo e quindi sarebbe pressochè certa l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del responsabile (e della società sportiva di appartenenza, per responsabilità oggettiva), che potrebbe portare a lunghe squalifiche e, nei casi più gravi, alla radiazione.


Inoltre, fatti violenti commessi da tesserati integrano senza dubbio una violazione delle Safeguarding Policy adottate dagli enti sportivi, che potrebbero comportare l'applicazione di ulteriori sanzioni disciplinari anche da parte delle propria società sportiva.


Vista la rilevanza delle conseguenze che fatti del genere possono avere, è importante informare i propri tesserati e sensibilizzarli sul tema, al fine di evitare che si verifichino ancora episodi di violenza nei confronti dei direttori di gara e di creare un ambiente sportivo sempre più sano e rispettoso.


Avv. Michele Margini



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