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I PREMI SPORTIVI: FACCIAMO IL PUNTO

  • Immagine del redattore: michelemargini
    michelemargini
  • 5 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 20 ore fa

Il D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche prevede un paio di disposizioni in materia di premi sportivi:

  • l'art. 25, comma 6, relativo ai dipendenti pubblici, stabilisce che tali soggetti "che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere premi [...] ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater" da parte degli enti in favore dei quali forniscono proprie prestazioni sportive;

  • l'art. 36, comma 6-quater, nell'ambito delle disposizioni tributarie, prevede che "le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".


L'art. 36 rimanda, dunque, alla normativa fiscale ordinaria, che, nella parte a cui si fa rinvio, prevede la tassazione - come ritenuta a titolo d'imposta - del 20% sui premi ottenuti nelle competizioni sportive. Si tratta, pertanto, di una tassazione definitiva, nel senso che il tributo viene assolto interamente tramite ritenuta alla fonte, senza ulteriori obblighi in capo all'atleta o al tecnico. Di conseguenza, il percettore non sarà tenuto ad indicare il premio nella propria dichiarazione dei redditi, poiché l'imposta è già stata trattenuta e versata alla fonte.


Nel 2024 è stata introdotta una soglia di esenzione dal pagamento della ritenuta per i premi di importo non superiore a 300 euro. Nel caso in cui il premio superi invece tale limite, l'intera somma deve essere assoggettata a ritenuta. La soglia di esenzione si applica, al momento, solo agli atleti, non ai tecnici.

Tuttavia, si specifica che con la risposta ad Interpello n. 265/2025 del 17 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate - chiamata a fornire alcuni chiarimenti in tema di esenzione della ritenuta sui premi sportivi inferiori a 300 euro erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche - ha negato l'applicabilità dell'esenzione nel corso del 2025, imponendo il pagamento della ritenuta del 20%, salvo poi riconoscere il diritto al rimborso a partire dal 2026.


L'ente sportivo che eroga il premio diviene sostituto d'imposta e deve versare la ritenuta fiscale entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il premio è stato erogato. Il versamento avviene tramite modello F24, utilizzando il codice tributo "1047" specifico per le ritenute sui premi sportivi. Il sodalizio può esercitare il diritto di rivalsa trattenendo dal premio l'importo della ritenuta. In questo caso, il premio "netto" versato all'atleta o al tecnico sarà decurtato del 20%.


Si specifica che agli atleti stranieri (ovvero residenti all'estero) si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per gli italiani. Secondo la normativa fiscale internazionale (ad es., l'art. 17 del Modello OCSE), i premi sportivi sono generalmente tassati nel Paese in cui sono prodotti. Generalmente le convenzioni internazionali in materia prevedono che il fisco estero riconosca il credito d'imposta per l'importo già versato in Italia, evitando così la c.d. "doppia imposizione".


Si consiglia, inoltre, di far firmare al percettore una ricevuta che attesti l'avvenuta corresponsione del premio, nella quale dovranno essere dettagliati tutti i dati rilevanti in materia (dati anagrafici, evento disputato e risultato ottenuto, importo del premio e della ritenuta, riferimenti normativi, ecc.).

Il fac-simile di ricevuta dell'erogazione del premio può essere richiesto gratuitamente inviando una mail a: info@avvocatomargini.com


I premi sportivi non vanno indicati nella Certificazione Unica annuale rilasciata dal sodalizio sportivo, ma devono essere riportati nel Modello 770 annuale del soggetto erogante (tranne quelli di importo non superiore a 300 euro), essendo quest'ultimo sostituto d'imposta.


Infine, è necessario riportare l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate in merito all'erogazione e alla percezione dei premi ai soggetti titolari di rapporti di lavoro sportivo (Risposta n. 9/2025 in al quesito avanzato dalla FISE e Consulenza giuridica n. 956-13/2024 richiesta dal CONI). Secondo l'amministrazione finanziaria, in tali casi non è applicabile la normativa fiscale sopra riportata "anche qualora le somme erogate siano qualificate, nelle varie tipologie di contratti di lavoro sportivo, come "premi" correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Ciò in quanto le predette somme costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo, oppure collaborazione coordinata e continuativa). In tali ipotesi, quindi, i premi devono essere assoggettati a ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente".


Pertanto, in costanza di rapporto di lavoro sportivo (subordinato, autonomo o co.co.co.), è esclusa tout court l'applicazione della ritenuta del 20% a titolo d'imposta e, dunque, il premio sarà tassabile secondo il regime fiscale applicabile al reddito conseguito dal percipiente, ferma restando la fascia di esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui. Probabilmente tale interpretazione si ispira ad una ratio anti-elusiva delle regole fiscali e contributive dei rapporti di lavoro sportivo, andando di fatto ad eliminare il rischio che parti di retribuzione vengano mascherate da premi facilmente raggiungibili. Alla luce di tale orientamento, la tassazione separata è quindi applicabile ai premi corrisposti ai volontari e ai semplici tesserati che non hanno in essere un contratto di lavoro sportivo.


Avv. Michele Margini


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