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RIFORMA DELLO SPORT: IL NUOVO INQUADRAMENTO DI COLLABORATORI AMMINISTRATIVI, CUSTODI E MAGAZZINIERI

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La Riforma del lavoro sportivo, differita al 1 luglio 2023, prevede l'abrogazione delle collaborazioni sportive dilettantistiche e la qualificazione come lavoratori sportivi di tutti gli operatori che svolgono la loro prestazione sportiva a fronte di un corrispettivo, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico.


Nel contributo LAVORO SPORTIVO: SUBORDINAZIONE O AUTONOMIA? sono stati analizzati i presupposti delle due principali forme di rapporto di lavoro, ovvero quella dipendente e quella autonoma, mentre nell'articolo LE NUOVE CO.CO.CO. SPORTIVE: QUALI PRESUPPOSTI? sono stati presi in esame gli aspetti più rilevanti delle collaborazioni coordinate e continuative, secondo la nuova disciplina. Nel contributo IL NUOVO LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO NEL DILETTANTISMO, sono state esaminate le principali caratteristiche del rapporto di lavoro dipendente, mentre in quello relativo a IL NUOVO LAVORO AUTONOMO SPORTIVO NEL DILETTANTISMO, sono stati presi in considerazione gli aspetti più rilavanti del lavoro autonomo a partita iva. Infine, nell'articolo LE PRESTAZIONI OCCASIONALI E IL VOLONTARIATO SPORTIVO, sono stati approfonditi i caratteri di tali rapporti.


La Riforma interviene anche sulla disciplina delle collaborazioni amministrativo-gestionali. Quest'ultime non ricadono nell'alveo dei rapporti di lavoro sportivo, così come previsti dal D.lgs. 36/2021. Pertanto, nel caso in cui tali rapporti presentassero chiari indici di subordinazione, alle relative prestazioni dovranno essere applicate le regole generali, anche sotto l'aspetto fiscale e contributivo, del rapporto di lavoro subordinato. In astratto, le suddette collaborazioni potrebbero essere inquadrate anche in rapporti di lavoro stricto sensu autonomo (p.iva), anche se in concreto questa soluzione appare di difficile applicazione. La natura di tali prestazioni, infatti, non sembra essere compatibile con i requisiti essenziali del lavoro genuinamente autonomo.


Il D.lgs. 36/2021 prevede che i rapporti in esame possano essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative. Essi saranno soggetti all'assicurazione INAIL, nonchè a quella previdenziale e assistenziale, con iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata INPS. Per quanto riguarda la disciplina fiscale e contributiva si applicheranno le medesime regole delle co.co.co. sportive, anche con riferimento alle soglie di esenzione (rispettivamente 15.000 e 5.000 euro). Si applicherà altresì la diminuzione del 50% dell'imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027. I contributi previdenziali e assistenziali versati non concorreranno a formare il reddito dei collaboratori a fini tributari.


A tali collaborazioni non si applicherà la regola della presunzione delle 18 ore prevista per i rapporti di lavoro sportivo, così come non si applicherà il divieto di recupero contributivo per il passato.


Non saranno inquadrabili nei rapporti di lavoro sportivo nemmeno le prestazioni effettuate da custodi e magazzinieri, le quali dovranno essere disciplinate dalle regole ordinarie. A seconda delle effettive modalità di svolgimento delle attività, tali rapporti potranno ricadere nell'alveo del lavoro subordinato o in quello delle co.co.co. ordinarie. Anche in questo caso, stante la natura di tali prestazioni, pare difficile ipotizzare un inquadramento come lavoro autonomo a p.iva. Nulla vieterà di inquadrare custodi e magazzinieri come volontari nel caso in cui gli stessi esercitassero l'attività a titolo gratuito.


Peraltro, è opportuno ricordare che nemmeno oggi sarebbe possibile retribuire tali prestazioni con il compenso sportivo, come chiarito recentemente dall'Interpello n. 189/22 dell'Agenzia delle Entrate. Ad esse dovrebbero applicarsi - a prescindere dalla Riforma - le regole generali dei rapporti di lavoro.


Avv. Michele Margini

info@avvocatomargini.com


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