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La Riforma del lavoro sportivo, differita al 1 luglio 2023, prevede l'abrogazione delle collaborazioni sportive dilettantistiche e la qualificazione come lavoratori sportivi di tutti gli operatori che svolgono la loro prestazione sportiva a fronte di un corrispettivo, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico.
Nel contributo LAVORO SPORTIVO: SUBORDINAZIONE O AUTONOMIA? sono stati analizzati i presupposti delle due principali forme di rapporto di lavoro, ovvero quella dipendente e quella autonoma, mentre nell'articolo LE NUOVE CO.CO.CO. SPORTIVE: QUALI PRESUPPOSTI? sono stati presi in esame gli aspetti più rilevanti delle collaborazioni coordinate e continuative, secondo la nuova disciplina. Nel contributo IL NUOVO LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO NEL DILETTANTISMO, sono state analizzate le principali caratteristiche del rapporto di lavoro dipendente, mentre in quello relativo a IL NUOVO LAVORO AUTONOMO SPORTIVO NEL DILETTANTISMO, sono stati presi in considerazione gli aspetti più rilavanti del lavoro autonomo a partita iva.
Si discute se la disciplina delle prestazioni occasionali potrà essere applicata al mondo sportivo, essendo stato abrogato - ad opera del decreto correttivo - l'esplicito riferimento ad esse, contenuto nell'art. 25, comma 4, D.lgs. 36/2021, nonchè negli artt. 35 (trattamento tributario) e 36 (trattamento fiscale).
Sul punto si ritiene che tali prestazioni possano essere comunque utilizzate dai sodalizi sportivi con riferimento a lavoratori sportivi e non sportivi, ma con applicazione della disciplina comune e non del trattamento specifico riservato al lavoro sportivo, soprattutto con riferimento alla franchigia fiscale. Pertanto, è ragionevole ritenere che tali prestatori d'opera sconteranno l'ordinaria ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20% e saranno soggetti ad iscrizione INPS e ritenute previdenziali solo in caso di superamento della soglia di €. 5.000,00.
Si ritiene, pertanto, che tale abrogazione sia avvenuta per ragioni di coordinamento normativo e di prevenzione di incertezze interpretative rispetto alla disciplina fiscale specifica delle prestazioni occasionali prevista dal TUIR. Inoltre, essa risulta giustificata altresì dal fatto che generalmente le prestazioni sportive hanno carattere continuativo.
Tuttavia, pur trattandosi di ipotesi residuali, potrà configurarsi lavoro autonomo occasionale quando: il compenso percepito è marginale, la prestazione non possiede le caratteristiche della professionalità e della prevalenza, il lavoratore è autonomo nell'organizzare i tempi e le modalità della prestazione e lo stesso non risulti funzionalmente inserito nell'organizzazione aziendale.
Il D.lgs. 36/2021 definisce, invece, come volontari quei soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Per i volontari sono previsti il divieto di retribuzione e l'incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con i sodalizi sportivi. A tale categoria di soggetti può essere riconosciuto solamente un rimborso analitico, a piè di lista, delle spese effettivamente sostenute per l'attività sportiva esercitata al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Per ciò che concerne le indennità di trasferta occorrerà fare riferimento alle tabelle ACI.
I volontari devono essere obbligatoriamente assicurati per la responsabilità civile verso terzi. Ad essi, tesserati in qualità di atleti o tecnici, potranno essere riconosciuti premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive. Va da sé che tali premi non debbono costituire retribuzioni "mascherate".
I volontari che sono anche dipendenti pubblici dovranno solamente comunicare all'amministrazione di appartenenza la loro attività di volontariato sportivo.
Avv. Michele Margini
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Vedi anche:
Aggiornamento su volontari sportivi e dipendenti pubblici:
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